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REGOLAMENTO (CEE) N. 2333/84 DEL CONSIGLIO del 9 agosto 1984 che abroga il regolamento (CEE) n. 486/83 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

Con regolamento (CEE) n. 486/832, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 19,5 % sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27.

In seguito alla richiesta di revisione di questo regolamento presentata da uno Stato membro, l'Italia, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di riapertura della procedura3 ed ha avviato un'indagine.

L'indagine ha accertato la ripresa delle pratiche di dumping e il pregiudizio che ne deriva alla produzione comunitaria interessata.

Le autorità iugoslave, informate dei risultati dell'indagine, hanno chiesto che la questione fosse esaminata dal consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia4.

In seguito alle discussioni svoltesi nell'ambito del consiglio di cooperazione, gli esportatori iugoslavi hanno offerto impegni che, previe consultazioni in seno al comitato consultivo, la Commissione ha ritenuto accettabili. La Commissione ritiene che detti impegni elimino il pregiudizio derivante alla produzione comunitaria dalle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia.

La decisione della Commissione (5) che rende note le risultanze dell'indagine, accetta gli impegni e chiude la procedura, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stesso giorno del presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 486/83 dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1984. Per il Consiglio Il Presidente J. O'KEEFFE (5) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.