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REGOLAMENTO (CEE) N. 3388/84 DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 1984 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che un certo numero di decisioni del comitato misto CEE-Norvegia ha modificato le regole d'origine contenute nel protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso denominato «protocollo») dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia1 per quanto riguarda sia le condizioni in cui i prodotti acquisiscono il carattere originario e la prova dell'esistenza di tale carattere sia le modalità di accertamento di detto carattere originario;

considerando che ci sono stati due scambi di lettere recanti deroga all'articolo 1 del protocollo;

considerando perciò che è opportuno, per il buon funzionamento dell'accordo, incorporare in un unico testo tutte le disposizioni in questione, tranne la decisione n. 2/82 del comitato misto CEE-Norvegia2, allo scopo di facilitare il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali;

considerando che è opportuno sopprimere le disposizioni del protocollo che hanno un carattere transitorio;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo, il comitato misto può modificare solo una parte del protocollo; che è invece opportuno conferire al comitato misto il potere di modificare tutte le disposizioni del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, al fine d'impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. BARRY