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REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/84 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1984 che abroga il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/842, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 818/80 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/824, ha adottato le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico; che la difficile situazione che caratterizza il mercato comunitario dei funghi, a causa dell'aumento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi all'epoca in cui è stata istituita la clausola di salvaguardia, ha registrato un'evoluzione tale da rendere superfluo il mantenimento di tali misure all'importazione; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 818/80 è abrogato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione