REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/84 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1984 che revoca il regolamento (CEE) n. 3378/84 relativo alla sospensione della pesca di spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/832, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3378/84 della Commissione3, la pesca di spratto nella divisione CIEM III b, c, d, eseguita da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania era stata proibita a partire dal 1o dicembre 1984;
considerando che, per un errore di registrazione di uno Stato membro, le cifre relative alle catture di spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania, sulle quali la Commissione s'era basata per sospenderne la pesca, sono risultate erronee;
considerando che i dati modificati mostrano che il contingente di spratto attribuito alla Germania per il 1984 nella divisione CIEM III b, c, d non era esaurito; che di conseguenza è necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3378/84,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3378/84 è revocato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1o dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1984. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione