REGOLAMENTO (CEE) N. 3620/84 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1984 relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che si rende necessaria un'azione particolare di sostegno finanziario delle infrastrutture di trasporto che permetta l'utilizzazione integrale degli stanziamenti iscritti a tale scopo nei bilanci 1983 e 1984;
considerando che i progetti che potranno beneficiare di questa azione devono rispondere a taluni criteri per quanto riguarda il loro interesse comunitario;
considerando che per dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo alla riunione del 17, 18 e 19 giugno 1983, occorre consentire uno sforzo finanziario particolare (a titolo del bilancio 1984) per la modernizzazione degli assi principali di trasporto in Grecia;
considerando che occorre fissare i limiti dell'intervento finanziario della Comunità per progetto, per gli esercizi 1983 e 1984;
considerando che occorre definire le modalità di esecuzione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Entro il limite degli stanziamenti esistenti del bilancio 1983 ed alle condizioni stabilite agli articoli 3, 4 e 5, la Comunità accorda il proprio sostegno finanziario ai progetti di infrastrutture di trasporto contribuendo al costo dei progetti seguenti:
Francia
Ammodernamento del nodo ferroviario di Mulhouse-Nord
Irlanda
Costruzione della circonvallazione di Wexford
Grecia
Strada Evzoni-Volos - adattamento della strada Axios-ponte di Gallikos
Lussemburgo
Costruzione della sezione Potaschbierg - frontiera tedesca dell'autostrada Lussemburgo-Treviri
Art. 2
1. Entro i limiti degli stanziamenti disponibili a titolo del bilancio 1984 ed alle condizioni stabilite agli articoli 3, 4 e 5 la Comunità accorda il proprio sostegno finanziario ai progetti di infrastruttura di trasporto che garantiscano, nell'ambito di uno sviluppo armonioso di una rete equilibrata di infrastrutture, un rendimento socio-economico positivo per la Comunità e siano conformi ad uno dei criteri seguenti:
— eliminazione delle strozzature notoriamente esistenti all'interno della Comunità o a cavallo delle sue frontiere esterne, oppure
— miglioramento dei principali collegamenti tra tutti gli Stati membri.
2. I progetti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
1.
Misure urgenti
1.1. Italia
Nuovo tracciato della linea ferroviaria Chiasso-Milano
1.2. Francia
Accesso Monte Bianco (nuova strada Le Fayet-Les Houches)
1.3. Comunità
Infrastrutture di frontiera
2.
Memorandum greco
2.1. Grecia
Asse stradale Evzoni-Atene-Kalamata, sezione Varibobi-Schimatari
2.2. Grecia
Ferrovia Larissa-Plati
3.
Altre misure prioritarie
3.1. Irlanda
Circonvallazione di Shankill-Bray
3.2. Germania
Stazione di smistamento di Norimberga
3.3. Regno Unito Autostrada periferica di Londra (M25):
— sezione Leatherhead-Reigate
— sezione M4/M40
3.4. Regno Unito
Circonvallazione di Sidcup (A20)
3.5. Regno Unito
Accesso per ferrovia al porto di Harwich (linea Colchester-Harwich)
3.6. Belgio-Francia
Riassetto della via navigabile della Lys
3.7. Paesi Bassi
Ponte ferroviario di Dordrecht
Art. 3
Il sostegno finanziario accordato in applicazione del presente regolamento ai progetti selezionati conformemente al presente regolamento non può superare 25 % del costo totale di ciascun progetto o della fase particolare del progetto che deve beneficiare di un sostegno.
In nessun caso i contributi complessivi di fonte comunitaria superano 50 % del costo totale di un progetto determinato.
Art. 4
1. Ai fini della concessione del sostegno finanziario della Comunità previsto agli articoli 1 e 2, la Commissione, in accordo con gli Stati membri interessati, prende le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento, tenendo conto degli importi ritenuti necessari.
2.
Per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 1.3, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dei progetti preliminari entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Entro un termine di 75 giorni la Commissione consulta il comitato delle infrastrutture di trasporto istituito dalla decisione 78/174/CEE1, adotta una decisione e la comunica al Consiglio.
Ogni Stato membro può, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, adire il Consiglio. Quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 45 giorni. Se nessuno Stato membro adisce il Consiglio oppure se il Consiglio non delibera entro il termine stabilito, la decisione della Commissione diventa esecutiva.
La decisione della Commissione o del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Una volta conclusi i lavori che beneficiano del sostegno della Comunità, la Commissione presenta una relazione al Consiglio.
Art. 5
1.
Qualora un progetto che ha beneficiato di un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto o qualora le condizioni prescritte non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione.
Le somme che eventualmente siano state indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario interessato entro dodici mesi dalla data di notifica della decisione di cui al primo comma.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 206 bis del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, sono effettuate, dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e dagli agenti della Commissione o da altre persone designate a tal fine dalla Commissione, verifiche in loco o indagini relative alle operazioni che beneficiano di un sostegno finanziario. La Commissione fissa termini per l'esecuzione delle verifiche stesse e ne informa in anticipo lo Stato membro per ottenere la necessaria assistenza.
3. Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni che beneficiano di un sostegno finanziario hanno lo scopo di accertare:
a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;
b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che beneficiano di un sostegno finanziario;
c) le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni;
d) la conformità delle realizzazioni con le condizioni di concessione del sostegno finanziario.
4. La Commissione può sospendere il versamento dei contributi relativi ad una operazione se un controllo mette in luce eventuali irregolarità, ovvero una modifica importante della natura o delle condizioni dell'operazione stessa, la quale non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente J. BRUTON