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REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/84 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1984 che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la direttiva 84/647/CEE (3) consente ai trasportatori per conto terzi ed ai trasportatori per conto proprio di utilizzare veicoli noleggiati;

considerando che la definizione di trasporti di merci su strada per conto proprio di cui all'articolo 9 del regolamento n. 114 esclude l'utilizzazione di veicoli noleggiati; che è pertanto necessario modificare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 9, primo trattino, del regolamento n. 11 è sostituito dal testo seguente:

«- i trasporti siano effettuati con mezzi appartenenti all'impresa o dall'impresa stessa acquistati a rate o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 2 della direttiva 84/647/CEE1.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente J. BRUTON (3) Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.