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REGOLAMENTO (CEE) N. 223/85 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1985 relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che nell'interesse della Comunità è opportuno approvare l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

I protocolli di applicazione di cui all'articolo 2 dell'accordo sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato.

Art. 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 13 dell'accordo.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI ACCORDO in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in seguito denominata «Comunità», da un lato, e IL GOVERNO DELLA DANIMARCA ed IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, dall'altro, NELLO SPIRITO di cooperazione risultante dallo statuto di territorio d'oltremare accordato dalla Comunità alla Groenlandia e considerando il protocollo sul regime particolare a quest'ultima applicabile; RAMMENTANDO lo statuto della Groenlandia, nel contempo autonoma e parte integrante di uno degli Stati membri della Comunità; CONSIDERANDO l'importanza vitale che la pesca riveste per la Groenlandia, quale attività economica fondamentale; CONSIDERANDO il comune interesse di garantire la conservazione e la gestione razionale delle riserve ittiche nelle acque al largo delle coste groenlandesi; CONSIDERANDO che, per la Comunità, il mantenimento delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, nelle acque groenlandesi, svolge un ruolo determinante ai fini di un corretto funzionamento della politica comune della pesca; CONSIDERANDO che sono avviate le procedure per l'adesione della Danimarca per quanto riguarda la Groenlandia alla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale1; che, in attesa del loro espletamento, le autorità responsabili per la Groenlandia adotteranno le misure atte a disciplinare la pesca al salmone nelle acque groenlandesi, conformemente agli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta convenzione, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il presente accordo stabilisce i principi e le norme che disciplineranno le condizioni delle attività di pesca nelle acque groenlandesi delle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità ed immatricolate nello stesso. Articolo 2 1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità ed immatricolate nello stesso sono autorizzate ad esercitare la loro attività nelle acque groenlandesi, secondo le condizioni fissate dalle parti al presente accordo nei protocolli di applicazione. 2. Il volume delle possibilità di catture previste in applicazione del paragrafo 1 è fissato tenendo conto della situazione delle riserve, in modo da garantire che le attività di pesca della Comunità possano esercitarsi in maniera soddisfacente nella zona di pesca groenlandese. Costituiscono una base di riferimento per la fissazione delle possibilità di catture future le quantità di catture fissate per la Comunità nel primo protocollo di applicazione e l'evoluzione delle riserve. 3. I contingenti di pesca convenuti ai sensi del paragrafo 1 possono essere catturati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità, nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con determinati paesi terzi e alle condizioni stabilite tra le parti. Articolo 3 Le competenti autorità della Comunità notificano a tempo debito alle autorità responsabili per la Groenlandia il nome, il numero di immatricolazione e altre caratteristiche essenziali delle navi che potranno essere autorizzate a pescare nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca. In seguito, le autorità responsabili per la Groenlandia rilasciano, alle navi designate dalla Comunità, licenze corrispondenti alle possibilità di pesca accordate conformemente all'articolo 2. Articolo 4 1. Le autorità responsabili per la Groenlandia prendono tutte le misure necessarie per la conservazione, la gestione razionale delle riserve e la regolamentazione della pesca nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, esse mettono in applicazione a tal fine misure conformi a quelle vigenti il giorno precedente. 2. Le navi da pesca della Comunità, che esercitano le loro attività nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca, si conformano alle misure di conservazione, alle altre modalità e condizioni, nonché a tutte le regole e normative che disciplinano le attività di pesca in questa zona, quali sono previste al paragrafo 1. 3. Le autorità responsabili per la Groenlandia notificano anticipatamente e in tempo utile tutte le nuove misure, modalità, regole o normative. 4. Le disposizioni adottate in applicazione del presente articolo, nonché i controlli effettuati per garantire l'osservanza, tengono conto della necessità di non compromettere le possibilità di pesca convenute. Articolo 5 1. Nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca, le autorità responsabili per la Groenlandia possono prendere, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi della Comunità. 2. Le autorità della Comunità prendono tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo e le altre norme pertinenti. Articolo 6 In contropartita alle possibilità di pesca esercitate a norma del presente accordo, la Comunità accorda alla Groenlandia una compensazione finanziaria fissata nei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Articolo 7 Se per una determinata campagna di pesca, le circostanze biologiche esigono che venga fissato un volume totale di catture per una riserva specifica tale da non consentire alla Groenlandia di rispettare l'obbligo derivante dall'articolo 2 e di mantenere nel contempo le proprie attività di pesca ad un livello corrispondente ai quantitativi minimi fissati nei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i contingenti corrispondenti convenuti con la Comunità sono ridotti in conseguenza per la riserva o le riserve in causa, senza che tale riduzione incida sull'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6. Le parti si consultano per esaminare la situazione delle riserve e le misure atte a favorirne la ricostituzione, nonché per cercare le possibilità di riportare i suddetti contingenti su altre riserve o altre specie o ad anni successivi. Articolo 8 1. Le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità una priorità speciale per l'accesso a possibilità di catture supplementari che eccedono le capacità di cattura della flotta groenlandese e i contingenti annui convenuti per la Comunità ai sensi dei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tenendo conto dell'interesse specifico della Comunità nello sfruttamento delle riserve in questione, del suo contributo alla conservazione delle medesime nonché della sua partecipazione allo sviluppo della Groenlandia. 2. Con l'assegnazione delle eccedenze delle capacità di cattura di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità, contro un'adeguata compensazione finanziaria, quantitativi che corrispondono, per il merluzzo bianco delle riserve ovest della Groenlandia, ad almeno il 20 % di un aumento del TAC al di sopra di 75 000 tonnellate. Articolo 9 Le parti si impegnano a cooperare direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali per garantire la corretta gestione e conservazione delle riserve che presentano un interesse comune ed agevolare le ricerche scientifiche necessarie. Articolo 10 In caso di tangibile deterioramento della situazione di una delle parti, causato da una grave violazione degli impegni previsti dal presente accordo dalla controparte, le parti si consultano rapidamente per ripristinare l'equilibrio delle loro relazioni di pesca. Qualora non si pervenga ad una soluzione soddisfacente entro un termine di due mesi, la parte che si ritiene lesa può sospendere l'applicazione dell'accordo. Articolo 11 Nessuna disposizione del presente accordo altera o pregiudica minimamente le posizioni di una o dell'altra parte per quanto riguarda qualsiasi problema inerente al diritto del mare. Articolo 12 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, alla Groenlandia. Articolo 13 Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia. Le parti si notificano l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Articolo 14 Le parti si consultano sulle questioni riguardanti l'applicazione ed il corretto funzionamento del presente accordo e dei protocolli conclusi per la sua applicazione nonché, in tempo utile prima della data di scadenza di detti protocolli, al fine di determinare il regime di pesca per il periodo successivo. Articolo 15 Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Salvo denuncia notificata da una delle parti almeno nove mesi prima della data di scadenza di questo periodo, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di sei anni, sempre che, almeno nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo, non venga notificata la sua denuncia. Articolo 16 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede. Udfaerdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs. Geschehen zu Bruessel am dreizehnten Maerz neunzehnhundertvierundachtzig. Egine stis Vryxelles, Stis dekatreis Martioy chilia enniakosia ogdonta tessera. Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-four. Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro. Gedaan te Brussel, de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig. For Raadet for De europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen For den danske regering og det groenlandske landsstyre Fuer die Regierung Daenemarks und die oertliche Regierung Groenlands Gia tin kyvernisi tin Danias kai tin topiki kyvernisi tis Groilandias For the Government of Denmark and the local Government of Greenland Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland