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REGOLAMENTO (CEE) N. 448/85 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/84 relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1o gennaio 1985

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84, in particolare l'articolo 6,

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2677/84 della Commissione3, la Repubblica federale di Germania ha fissato i termini ultimi per il ricevimento delle offerte di cereali che possono essere presentati all'intervento; che, tenuto conto dei quantitativi in questione, la consegna non può aver luogo prima dell'inizio del 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/845, per il prezzo da pagare al venditore è quello valido il mese designato come mese di consegna; che, tuttavia, qualora la consegna si effettui in un mese in cui il prezzo d'intervento è inferiore a quello del mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo; che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni, per le consegne effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1985, deve essere accordato agli interessati il prezzo valido il 30 novembre 1984; che tale situazione non è conforme alle considerazioni che stanno alla base del regolamento (CEE) n. 2677/84; che è pertanto necessario derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1569/77, stabilendo che il prezzo da pagare per consegne effettuate nei mesi di gennaio e febbraio e successivamente è quello valido nel mese di dicembre 1984, aumentato, se del caso, di una o due maggiorazioni mensili, convertite in moneta nazionale mediante il tasso rappresentato in vigore il 1o gennaio 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

«tuttavia, in deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il prezzo da pagare per i quantitativi consegnati in data successiva al 31 dicembre 1984 equivale al prezzo d'intervento valido il 31 dicembre 1984, aumentato di una maggiorazione mensile per una consegna effettuata nel gennaio 1985 e di due maggiorazioni mensili per una consegna effettuata nel febbraio 1985 o più tardi; tali maggiorazioni mensili sono convertite in moneta nazionale per mezzo del tasso rappresentativo valido a decorrere dal 1o gennaio 1985;».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente