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REGOLAMENTO (CEE) N. 462/85 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1985 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 532/75 e modifica del regolamento (CEE) n. 900/84 nonché del regolamento (CEE) n. 398/85 per quanto concerne le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/842, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/844, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2128/846, sono concessi aiuti per il latte scremato e il latticello liquidi o in polvere rispondenti a determinate condizioni, denaturati o incorporati in alimenti per animali; che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, dello stesso regolamento, all'atto dell'esportazione dei prodotti in causa denaturati o sotto forma di alimenti composti viene riscosso un importo pari all'aiuto;

considerando che gli importi degli aiuti da recuperare all'atto dell'esportazione sono fissati dal regolamento (CEE) n. 532/75 della Commissione è necessario7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1047/848; che è necessario determinare gli importi dell'aiuto da recuperare per il latte e il latticello in polvere, denaturati o incorporati in alimenti per animali; che nel determinare tali importi si incontrano certi problemi, in particolare perché in un alimento per gli animali possono essere incorporati diversi quantitativi di latte in polvere con un diverso tenore di grassi; che è opportuno non recuperare più l'importo dell'aiuto per mezzo della riscossione all'atto dell'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 398/85 della Commissione9, all'atto dell'esportazione viene concessa una restituzione per il latte scremato in polvere denaturato o incorporato in alimenti per animali; che l'importo della restituzione è di poco superiore all'importo dell'aiuto; che, non essendo più possibile recuperare l'importo d'aiuto attraverso la riscossione al momento dell'esportazione, è opportuno ridurre o, eventualmente, non accordare la restituzione per il latte scremato e il latticello in polvere denaturati o incorporati in un alimento composto per evitare che tali prodotti siano esportati ad un prezzo inferiore a quello del mercato mondiale;

considerando che è quindi opportuno adeguare gli importi compensativi monetari fissati dal regolamento (CEE) n. 900/84 della Commissione10 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/8511;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Per le merci di cui alla sottovoce 23.07 ex B della tariffa doganale comune, gli importi della restituzione che figurano all'allegato del regolamento (CEE) n. 398/85 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 3

1.

Nell'allegato I, parte 5a del regolamento (CEE) n. 900/84, il testo della nota 6 è sostituito dal seguente: «6 All'atto delll'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore effettivo in peso, per 100 kg di prodotto finito, di:

— latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte),

— siero di latte in polvere o granulato,

— caseina e/o caseinato addizionati.

Per il latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) denaturato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79 (GU n. L 199 del 7. 8. 1979) o dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3714/84 (GU n. L 341 del 29. 12. 1984) e per gli alimenti per animali la cui parte di prodotti lattiero-caseari contiene latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte), all'importo indicato è aggiunto l'importo supplementare di cui alla tabella seguente (qualora non sia indicato alcun importo, si applica soltanto l'importo supplementare):

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 // // // // // // // // // // // Tenore in peso latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) nei prodotti finiti // Germania DM/100 kg // Paesi Bassi Fl/100 kg // Regno Unito £/100 kg // Belgio/ Lussem- burgo FB/Flux/ 100 kg // Danimarca Dkr/100 kg // Italia Lit/100 kg // Francia FF/100 kg // Grecia Dra/100 kg // Irlanda £Irl/100 kg // // // // // // // // // // // Superiore a 12 % e inferiore a 30 % // 1,30 // 1,46 // 0,437 // // // // 1,75 // 60,5 // // Uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % // 2,60 // 2,93 // 0,873 // // // // 2,49 // 121,1 // // Uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % // 3,90 // 4,39 // 1,310 // // // // 3,74 // 181,6 // // Uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % // 4,87 // 5,49 // 1,638 // // // // 4,68 // 227,0 // // Uguale o superiore a 80 % e inferiore a 88 % // 5,45 // 6,15 // 1,834 // // // // 5,24 // 254,3 // // Uguale o superiore a 88 % // 5,84 // 6,58 // 1,965 // // // // 5,61 // 272,4 // // // // // // // // // // //

Qualora i prodotti in questione contengano latte scremato in polvere acquistato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977), dal regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) e dal regolamento (CEE) n. 1844/77 (GU n. L 205 dell'11. 8. 1977), nonché più di 9,0 g di ferro e/o 1,2 g di rame per 100 kg di prodotto, agli importi supplementari di cui sopra si applica il coefficiente 0,27.

Se il prodotto non risulta fabbricato conformemente al disposto di uno dei regolamenti già menzionati al secondo e terzo comma della presente nota, agli importi supplementari sopra indicati si applica il coefficiente 1,79. Tuttavia tale coefficiente non si applica ai prodotti spediti verso l'Italia, provenienti da un altro Stato membro, qualora si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76 (GU n. L 180 del 6. 7. 1976)».

2.

Nell'allegato I, parte 1a del regolamento (CEE) n. 900/84, il testo della nota 8 è sostituito dal seguente:

«8 Qualora la parte di prodotti lattiero-caseari contenga latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte), l'importo indicato è aumentato di dieci volte l'importo supplementare di cui alla nota 6 della parte 5a del presente allegato che figura nella tabella alle linee "superiore al 12 % e inferiore al 30 %" o "uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %", in conformità del tenore di latte in polvere contenuto nel prodotto finito. In tale contesto, si applicano anche il terzo comma e la prima frase del quarto comma della detta nota.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore effettivo, in peso, per tonnellata di prodotto finito, di: - latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte),

— siero di latte in polvere o granulato,

— caseina e/o caseinato addizionati».

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1985.

Tuttavia, quando per uno o più prodotti della sottovoce 23.07 B l'importo della restituzione è stato fissato in anticipo conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2729/811, anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 532/75 restano in vigore per i quantitativi di prodotto indicati nel titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Quando, durante il periodo di validità del titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione per tali prodotti, l'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato ad un importo diverso da 73 ECU per 100 kg, all'importo da recuperare si applica un coefficiente corrispondente al nuovo importo dell'aiuto diviso per 73. Tuttavia, gli importi da recuperare in vigore prima della data d'applicazione del nuovo importo dell'aiuto continuano a valere per il latte o il latte in polvere per i quali è fornita la prova che hanno beneficiato soltanto dell'aiuto in vigore anteriormente a questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente