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REGOLAMENTO (CEE) N. 717/85 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1979, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/842, in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione doganale di pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola aventi la seguente composizione (percentuale in peso):

- saccarosio, glucosio e caramello: 99,5 - canfora: 0,007 - mentolo: 0,207 - eucaliptolo: 0,069 - balsamo di tolù: 0,003 - timolo: 0,069 - alcole benzilico: 0,138

considerando che la voce 17.04 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio3, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 483/854, riguarda prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao e la voce 30.03 riguarda i medicamenti per la medicina umana o veterinaria;

considerando che il prodotto in questione contiene sostanze aromatizzanti che possono anche avere proprietà medicinali, in proporzioni troppo scarse per conferirgli la caratteristica di medicamento ai sensi della nota 1 del capitolo 30 e che di conseguenza non può essere classificato nella voce doganale 30.03;

considerando che tale prodotto presenta le caratteristiche di prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao della voce 17.04 e che, di conseguenza, dev'essere classificato in detta voce e, all'interno di questa, nella sottovoce 17.04 D I;

considerando che le disposizioni di detto regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola, aventi la seguente composizione (percentuale in peso):

— saccarosio, glucosio e caramello: 99,5

— canfora: 0,007

— mentolo: 0,207

— eucaliptolo: 0,069

— balsamo di tolù: 0,003

— timolo: 0,069

— alcole benzilico: 0,138

devono essere classificate nella sottovoce della tariffa doganale comune: 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: D. altri:

I. non contenenti o ccontenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fattto a Bruxelles, il 19 marzo 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente