diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 885/85 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1985 relativo alle norme di qualità minima per le ciliege sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/852, in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti; che, a norma dell'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento l'aiuto deve essere pagato soltanto per i prodotti che soddisfano a norme di qualità minima da stabilire;

considerando che tali norme hanno lo scopo di evitare la produzione di prodotti per i quali non esiste una domanda o di prodotti che provocherebbero distorsioni del mercato; che tali norme devono basarsi su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione;

considerando che, al fine di attuare il regime di aiuti alla produzione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato unitamente al regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli3, in particolare per quanto concerne l'esame dei prodotti trasformati;

considerando che le norme di qualità previste dal presente regolamento costituiscono delle misure per l'applicazione del regime di aiuti alla produzione; che le norme di qualità per la commercializzazione dei prodotti non sono state ancora fissate dalla Comunità; che le norme nazionali in materia possono essere ancora applicate dagli Stati membri, a condizione che siano compatibili con le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Per la fabbricazione delle ciliege sciroppate debbono essere impiegati unicamente ciliege delle specie:

— Prunus avium L. (duroni ed altre ciliege dolci) e

— Prunus cerasus L. (amarene).

Il materiale di base deve essere sano, pulito e adatto alla trasformazione.

Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la lavorazione di ciliege sciroppate, può essere stato refrigerato, congelato o trattato mediante determinate sostanze auriformi per prevenirne temporaneamente la fermentazione.

Art. 3

1. Le ciliege sciroppate devono essere ciliege intere con o senza nocciolo. Ciascun contenitore deve contenere soltanto

— duroni, o

— altre ciliege dolci, o

— amarene.

2. Le ciliege sciroppate devono essere prive di materie estranee di origine non vegetale, nonché di sapori ed odori estranei. Le ciliege sciroppate contenenti ingredienti speciali si considerano prive di odori e sapori estranei se gli ingredienti impiegati non hanno odore e sapore anormali.

3. Le ciliege sciroppate debbono essere praticamente prive di materie estranee di origine vegetale, frutti difettosi e frutti danneggiati meccanicamente. Le ciliege sciroppate snocciolate devono inoltre, in proporzione elevata, non contenere ciliege con nocciolo.

Art. 4

1.

Le ciliege sciroppate soddisfano al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, se non vengono superate le seguenti tolleranze:

1.2,3.4,5 // // // // // Duroni e altre ciliege dolci // Amarene // // 1.2.3.4.5 // // non snocciolate // snocciolate // non snocciolate // snocciolate // // // // // // Nocciolo o pezzi di nocciolo // - // 100 noccioli // - // 200 noccioli // Frutti difettosi // 1 000 g // 1 500 g // 1 000 g // 1 500 g // Frutti danneggiati meccanicamente // 200 g // 1 000 g // 500 g // 1 500 g // Materie estranee innocue di origine vegetale // 150 unità // 150 unità // 150 unità // 150 unità // // // // //

Le tolleranze fissate si intendono per 10 kg di peso netto sgocciolato.

2. Ai fini del paragrafo 1

  1. a) per «noccioli o parti di nocciolo» si intendono noccioli interi e pezzi visibili duri e taglienti di nocciolo. I pezzi di nocciolo si considerano equivalente ad un nocciolo se

    — un pezzo è più grande di mezzo nocciolo o

    — nella conserva si trova un totale di tre pezzi;

  2. b) per «frutti difettosi» si intendono frutti che presentano lo scoloramento della superficie o macchie che contrastano nettamente con il colore che caratterizza tutto il frutto e che possono penetrare nella polpa, in particolare ammaccature, aderenze e macchie scure;

  3. c) per «frutti danneggiati meccanicamente» si intendono frutti che sono stati esposti ad un'azione meccanica, segnatamente frutti ridotti in frammenti;

  4. d) per «materie estranee innocue di origine vegetale» si intendono materie vegetali che non hanno rilevanza per il frutto stesso o che sono state attaccate al frutto fresco ma avrebbero dovuto esser tolte durante la trasformazione, in particolare piccioli, foglie o loro frammenti; vanno tuttavia esclusi i noccioli.

Art. 5

1. Le ciliege e lo sciroppo in un recipiente debbono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente.

2.

Il peso netto sgocciolato del frutto deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua, espressa in grammi del contenitore:

1,3.4,6 // // // Ciliege non snocciolate // Ciliege snocciolate // // // // // // 1.2.3.4.5.6 // Duroni // Altre ciliege dolci // Amarene // Duroni // Altre ciliege dolci // Amarene // // // // // // // 56 % // 55 % // 52 % // 55 % // 52 % // 50 % // // // // // //

3. Se le ciliege sciroppate sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua è ridotta di 20 ml prima di procedere al calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.

Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione del mese e dell'anno dell'imballaggio, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione, le quali possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura. Articolo 6

Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le ciliege sciroppate soddisfano ai requisiti richiesti per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente