REGOLAMENTO (CEE) N. 1172/85 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1985 relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer, dall'altro, per quanto riguarda la pesca del salmone nella zona di pesca delle isole Faeroeer
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Comunità, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer; dall'altro, si sono consultati su questioni di pesca d'interesse reciproco;
considerando che entrambe le parti hanno riconosciuto che l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO) costituisce la sede più appropriata per disciplinare la pesca del salmone nella zona di pesca delle isole Faeroeer;
considerando che le autorità delle isole Faeroeer hanno confermato che esse collaboreranno con la Comunità, nella sessione annuale della NASCO, nel 1985, allo scopo di adottare misure normative che stabiliscano, per la campagna compresa tra il 1o ottobre 1985 e il 31 maggio 1986, il rispettivo contingente di cattura nella zona di pesca delle isole Faeroeer;
considerando che le parti hanno convenuto di procedere a ulteriori consultazioni reciproche, qualora la NASCO non fosse in grado di adottare misure normative adeguate;
considerando che, al termine delle loro consultazioni, le due delegazioni hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere;
considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer dall'altro, per quanto riguarda la pesca del salmone nella zona di pesca delle isole Faeroeer.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 2 maggio 1985. Per il Consiglio Il Presidente F.M. PANDOLFI (2) Parere reso il 19 aprile 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).