diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/85 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/842, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare delle disposizioni che riguardano la classificazione doganale di fettucce di barbabietole da zucchero, anche ridotte in pellets, parzialmente private di zucchero, sia direttamente mediante compressione, sia mediante l'aggiunta di un legante (fino a circa il 3 % in peso), e contenenti un tenore in saccarosio, compreso quello proveniente eventualmente dal legante, superiore al 10 % in peso, rispetto alla materia secca;

considerando che la sottovoce 12.04 A della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/844, riguarda le barbabietole da zucchero;

considerando che la sottovoce 23.03 B I riguarda fra l'altro le polpe di barbabietole;

considerando che, per stabilire la distinzione tra le barbabietole da zucchero e le polpe di barbabietole, è necessario fissare un tenore limite in saccarosio e che è opportuno fissare tale limite al 10 %;

considerando che, di conseguenza, le fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente private di zucchero, che presentano un tenore in saccarosio (compreso quello proveniente eventualmente dal legante), superiore al 10 % in peso rispetto alla materia secca, debbano essere classificate nella sottovoce 12.04 A;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le fettucce di barbabietole da zucchero, parzialmente private di zucchero, anche ridotte in pellets, sia direttamente mediante compressione, sia mediante l'aggiunta di un legante (fino a circa il 3 % in peso), e contenenti un tenore in saccarosio, compreso quello proveniente eventualmente dal legante, superiore al 10 % in peso rispetto alla materia secca, devono essere classificate nella sottovoce della tariffa doganale comune: 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:

A. Barbabietole da zucchero.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente