REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/85 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1985 che rettifica il regolamento (CEE) n. 1367/85 per quanto concerne le disposizioni di applicazione degli importi compensativi monetari a decorrere dal 27 maggio 1985 per il burro d'intervento venduto a prezzo ridotto
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/842, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1367/85 della Commissione, del 24 maggio 1985, che modifica le disposizioni d'applicazione degli importi compensativi monetari a decorrere dal 27 maggio 1985 per il burro d'intervento venduto a prezzo ridotto3, prevede all'articolo 2, che per il burro venduto conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2268/84, (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 2956/84 e oggetto di contratti di vendita stipulati anteriormente al 27 maggio 1985, gli importi compensativi monetari applicabili alla Francia il 26 maggio 1985 restano in vigore per i quantitativi spediti da tale Stato membro in un altro Stato membro a partire dal 27 maggio 1985; che l'attuale testo dell'articolo 2 del suddetto regolamento limita l'applicazione di questi importi compensativi monetari alle spedizioni a partire dal suddetto Stato membro; che è necessario precisare che tali importi sono applicabili anche per le spedizioni verso questo Stato membro; che è pertanto opportuno rettificare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1367/85;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1367/85 i termini «restano in vigore per i quantitativi spediti da tale Stato membro in un altro Stato membro a partire dal 27 maggio 1985» sono sostituiti dai termini «restano in vigore per gli scambi di tale Stato membro con gli altri Stati membri a partire dal 27 maggio 1985».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 27 maggio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente