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REGOLAMENTO (CEE) N. 1748/85 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1985 relativo alla procedura per la determinazione del tenore in sostanze grasse delle farine di granturco della sottovoce 11.01 E e delle semole e semolini di granturco della sottovoce 11.02 A V della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 del Consiglio, del 16 luglio 19842, in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione delle farine di granturco, nonché delle semole e dei semolini di granturco;

considerando che, in applicazione delle disposizioni delle sottovoci 11.01 E e 11.02 A V della nomenclatura della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/844, le farine di granturco e le semole e semolini di granturco sono classificate in funzione del tenore in sostanze grasse;

considerando che occorre definire un procedimento per la determinazione del tenore in sostanze grasse;

considerando che, in seguito agli studi effettuati, il procedimento riportato nell'allegato del presente regolamento offre le garanzie migliori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il tenore in sostanze grasse delle farine di granturco della sottovoce 11.01 E e delle semole e semolini di granturco della sottovoce 11.02 A V della tariffa doganale comune deve essere determinato secondo il procedimento riportato in allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente