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REGOLAMENTO (CEE) N. 1852/85 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1985 recante modalità d'applicazione ai fini dell'esenzione degli stati membri dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di talune specie di ortofrutticoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/842, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che gli stati membri produttori di pere, nel periodo 1o luglio - 31 agosto, di pesche, di albicocche, di pomodori e di melanzane possono essere esentati dalla Commissione dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici quando è stata constata una situazione di crisi grave per uno o più dei prodotti in questione;

considerando che è opportuno precisare le informazioni che gli stati membri devono fornire alla Commissione, per poter valutare se ricorrono le condizioni di esenzione previste al paragrafo 4 del suddetto articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Gli stati membri che desiderano essere esentati a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici previsti dal suddetto articolo, comunicano alla Commissione le informazioni sulla parte di ciascun prodotto in questione commercializzato nel corso della campagna precedente tramite organizzazioni di produttori riconosciute.

2. Ogni anno gli stati membri che desiderano essere esentati, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, dal suddetto obbligo, comunicano alla Commissione i quantitativi di pere estive, pesche, albicocche, pomodori e melanzane raccolti nel loro territorio nel corso delle tre campagne precedenti.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono pervenire, per ciascun prodotto, al più tardi il 30 aprile di ogni anno.

Art. 2

Onde stabilire se ricorre la condizione prevista dall'articolo 19 bis, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72 le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono comparate con la media delle produzioni comunitarie nei tre anni precedenti la campagna per la quale è richiesta l'esenzione relativa al prodotto in questione.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, per la campagna 1985/1986, per l'insieme dei prodotti, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, devono pervenire al più tardi dieci giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente