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REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/85 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/842, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione possono essere fissati prezzi di riferimento per le carpe; che detti prezzi possono essere differenziati per periodi da stabilirsi - nell'ambito delle singole campagne di commercializzazione - sulla base dell'andamento stagionale dei corsi;

considerando che, secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 19743, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1701/784, uno dei periodi per il quale è fissato un prezzo di riferimento si estende dal 1o dicembre al 31 luglio dell'anno successivo;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di suddividere queste periodo in due parti; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1985/74;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 è modificato come segue: «È fissato un prezzo di riferimento per le carpe, applicabile nei seguenti periodi:

— 1o agosto - 31 novembre,

— 1o dicembre - 31 dicembre,

— 1o gennaio - 31 luglio».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente