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REGOLAMENTO (CEE) N. 2374/85 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora naturale raffinata e sintetica, della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per la canfora naturale, raffinata e sintetica della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 779 400 ECU; che, in data 10 aprile 1985, le importazioni di tale prodotto nella Comunità originario della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A decorrere dal 25 agosto 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.13 B I b) (Codice Nimexe 29.13-23) // Canfora, naturale raffinata e sintetica // //

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione