REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2799/85 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1985 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione previo parere del comitato dello statuto,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte di giustizia,
considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1915/852, stabilisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità; che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime;
considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e regime e dell'evoluzione verificatasi negli stati membri, in particolare nel campo delle pensioni e della sicurezza sociale, è opportuno apportare le modifiche di cui al presente regolamento, fermo restando che gli altri problemi di cui alla proposta della Commissione rimangono aperti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Modifiche dello statuto dei funzionari delle comunità europee
Art. 1
All'articolo 41, paragrafo 3, il quinto comma viene sostituito dai commi seguenti:
«L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.
All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno della Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.
Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese per il quale non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è uguale a 100.
L'indennità è espressa in franchi belgi e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario.
L'indennità corrisposta in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma».
Art. 2
All'articolo 50, il quinto comma viene sostituito dal seguente testo:
«Si applica l'articolo 41, paragrafo 3, dal quinto al nono comma.».
Art. 3
All'articolo 52, dopo le parole «collocato a riposo» viene aggiunto:
«- d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni,
— a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 60 anni, ovvero, avendo raggiunto un'età compresa fra i 50 e i 60 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell'articolo 9 dell'allegato VIII.
L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.».
Art. 4
All'articolo 53, dopo le parole «previste dall'articolo 78», viene aggiunto:
«è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni.».
Art. 5
Il paragrafo 4 dell'articolo 73 è soppresso.
Art. 6
All'articolo 79:
1. nel primo comma, dopo l'espressione «prescindendo dalla durata di servizio» viene aggiunto «e dall'età»;
2. nel secondo comma viene soppressa l'espressione «eccettuata l'aspettativa per motivi personali per il periodo in cui non vi è stata acquisizione di diritti alla pensione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 40»;
3.
si aggiunge il seguente comma:
«Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 78, secondo comma.».
Art. 7
Dopo l'articolo 79 viene inserito il seguente articolo:
«Articolo 79 bis
Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano mutatis mutandis al vedovo di una funzionaria o di un'ex funzionaria.».
Art. 8
All'articolo 80:
— nel secondo comma, l'espressione «del titolare» viene sostituita dall'espressione «del coniuge titolare»;
— nel quarto comma, l'espressione «non funzionario di un funzionario delle Comunità» viene sostituita dall'espressione «né funzionario né agente temporaneo d'un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità» e l'espressione «di quest'ultimo» viene sostituita con quella «del coniuge superstite»;
— al quinto comma in fine, aggiungere il seguente testo: «nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni.».
Art. 9
Dopo l'articolo 81 viene inserito il seguente articolo:
«Articolo 81 bis
1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:
a) in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;
b) per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;
c) in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
d) in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni ed abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
e) in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un'indennità ai sensi dell'articolo 41 o dell'articolo 50 dello statuto ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1543/73 o dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
f) per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.
3.
L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di riversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.
Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma.».
Art. 10
Dopo l'articolo 85, vengono inseriti il capitolo e l'articolo seguenti:
«CAPITOLO 5
SURROGAZIONE DELLE COMUNITÀ
Articolo 85 bis
1. Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all'evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:
— la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
— i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione;
— le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;
— l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75;
— il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
— il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
— il versamento di pensioni di riversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell'ex funzionario oppure al decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;
— il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un funzionario o di un ex funzionario quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.
3. Tuttavia, la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il loro estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte delle Comunità.».
Art. 11
L'articolo 105 è soppresso.