REGOLAMENTO (CEE) N. 2894/85 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1985 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85, per quanto concerne il termine accordato all'organismo d'intervento belga per l'acquisto di carni suine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/802, in particolare l'articolo 20,
considerando che, data la situazione sanitaria esistente attualmente in Belgio nel settore zootecnico, i regolamenti (CEE) n. 2121/853 e (CEE) n. 2122/854 della Commissione prevedono, alle condizioni ivi definite, l'acquisto di carni suine immagazzinate in base alle misure eccezionali di sostegno adottate per il mercato delle carni suine nel Belgio;
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2121/85 e dell'identico articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2122/85, l'organismo d'intervento belga acquista carni offerte conformemente all'articolo 1 dei rispettivi regolamenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle offerte di vendita;
considerando che l'organismo d'intervento belga incontra serie difficoltà per rispettare tale termine, data la mancanza di magazzini frigoriferi disponibili; che occorre pertanto prorogare il suddetto termine;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4 dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85 è sostituito dal testo seguente:
«4. L'organismo d'intervento belga acquista carni offerte, conformemente al presente articolo, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della disponibilità di magazzini».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente