REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/85 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 1985 che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che sei stati contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, e cioè cinque stati membri delle Comunità europee (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e la Svizzera, hanno modificato tale convenzione con il protocollo addizionale n. 2, firmato a Strasburgo il 17 ottobre 1979;
considerando che, in virtù del predetto protocollo addizionale, soltanto i battelli adibiti alla navigazione sul Reno sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci e di persone tra due punti situati sulle vie navigabili menzionate all'articolo 3, primo comma, della convenzione; che un documento rilasciato dall'autorità competente attesta l'assegnazione dei battelli alla navigazione sul Reno;
considerando che il protocollo di firma al protocollo addizionale summenzionato prevede che il documento comprovante che un battello è adibito alla navigazione sul Reno è rilasciato all'autorità competente dello stato interessato unicamente ad un battello in ordine al quale tale stato abbia un legame reale, i cui elementi devono essere determinati in base alla parità di trattamento tra gli stati contraenti della convenzione; che ai termini del summenzionato protocollo di firma lo stesso trattamento deve essere accordato ai battelli aventi un legame reale di tal tipo con uno stato membro; che a tal fine gli stati membri che non sono stati contraenti della convenzione sono equiparati a questi ultimi;
considerando che gli stati contraenti della convenzione hanno elaborato, in seno alla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCR), disposizioni d'applicazione che fissano le condizioni per il rilascio del documento di cui sopra; che con decisione in data 8 novembre 1984 il Consiglio, su proposta della Commissione, ha definito l'azione comune nell'ambito della quale gli stati membri che sono stati contraenti della convenzione hanno adottato le summenzionate disposizioni mediante una risoluzione della CCR;
considerando che per garantire l'attuazione di dette disposizioni d'applicazione in tutta la Comunità è necessario introdurle nel diritto comunitario mediante un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 75 del trattato, che stabilisca le modalità necessarie per tener conto delle norme e procedure comunitarie;
considerando che è opportuno prevedere che gli altri stati membri trasmettano alla Commissione copia delle comunicazioni che essi inviano alla CCR in conformità del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le disposizioni che formano oggetto dell'allegato sono applicabili nella Comunità in conformità del presente regolamento.
Art. 2
1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato, ciascuno stato membro trasmette contemporaneamente alla Commissione le comunicazioni che deve inviare alla CCR in virtù di dette disposizioni.
2. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, dell'allegato, lo stato membro interessato invia altresì alla Commissione una copia del fascicolo concernente la sua domanda di consultazione della CCR.
Art. 3
Qualora la CCR prevedesse la fissazione delle condizioni generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, seconda frase, dell'allegato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta la posizione comune che dovrà essere assunta in materia in sede di CCR dagli stati membri che sono altresì parti contraenti della convenzione.
Dette condizioni saranno introdotte, nel modo appropriato, a livello comunitario, dal Consiglio che delibera secondo le modalità previste al primo comma.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato è applicabile soltanto a decorrere dal 1o febbraio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS