diritto.io

O: PASSERA DI MARE (PLEURONECTES PLATESSA) P: MERLUZZO NORVEGESE (TRISOPTERUS ESMARKII) Q: MOLVA (MOLVA MOLVA) R: ALTRI S: GAMBERETTI (PANDALIDAE) T: ACCIUGHE (ENGRAULIS ENCRASICHOLUS) U: SEBASTO (SEBASTES SP.) V: PASSERA AMERICANA (HYPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES) W: CALAMARO (ILLEX) X: LIMANDA (LIMANDA FERRUGINEA) Y: MELU (GADUS POUTASSOU) Z: ESSERE TENUTE A BORDO O SBARCATE. AA: MOLVA AZZURRA (MOLVA DYPTERYGIA) BB: BROSMIO (BROSME BROSME) CC: PALOMBO (SCYLIORHINUS RETIFER) DD: SQUALO ELEFANTE (CETORHINIDAE) EE: SMERIGLIO (LAMNA NASUS) FF: CALAMARO (LOLIGO VULGARIS) GG: PESCE CASTAGNA (BRAMA BRAMA) HH: SARDINA (SARDINA PILCHARDUS) II: GAMBERETTO GRIGIO (CRANGON CRANGON) JJ: ROMBO GIALLO (LEPIDORHOMBUS) KK: ROSPO (LOPHIUS SP.) LL: SCAMPO (MEPHROPS NORVEGICUS) MM: MERLUZZO GIALLO (POLLACHIUS POLLACHIUS)

Testo vigente

6. FATTE SALVE LE ISTRUZIONI CHE FIGURANO NEL GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITA EUROPEE, QUALSIASI RADIO MESSAGGIO TRASMESSO CONFORMEMENTE AI PUNTI 3, 4 E 5 SARA INSCRITTO IN DETTO GIORNALE DI BORDO. 7. AUTORITA NAZIONALI DI CONTROLLO COMPETENTI A RICEVERE LE COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 3: 1.2FRANCIA CROSS A CHATEAU LA GARENNE F-56410 ETEL TELEX: CROSSAT 950519 IRLANDA NAVAL SUPERVISORY CENTRE HAULBOWLINE CORK TELEX: CORK 24924 REGNO UNITO MINISTRY OF AGRICULTURE, FISCHERIES AND FOOD GREAT WESTMINSTER HOUSE HORSEFERRY ROAD LONDON SW1P 2AE TELEX: LONDON 21274 FISHLN // DEPARTEMENT OF AGRICULTURE AND FISHERIES FOR SCOTLAND CHESSER HOUSE GORGIE ROAD EDINBURGH EH11 3AW TELEX: EDINBURGH 727696 SODAFS TONNO (THUNNIDAE)1 QUESTO ELENCO NON IMPLICA CHE LE SPECIE CITATE POSSANO***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/85 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1985 che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque degli altri stati membri, escluso il Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che occorre stabilire le modalità tecniche necessarie per determinare e controllare le navi spagnole autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività nelle acque degli altri stati membri, escluso il Portogallo;

considerando che l'atto di adesione prevede un regime di elenchi di navi autorizzate ad esercitare la loro attività nonché un regime di comunicazione dei movimenti delle navi e di comunicazione delle catture alla Commissione, a complemento delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/832;

considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1986, conformemente all'articolo 163, paragrafo 2, secondo comma dell'atto di adesione, l'insieme delle disposizioni concernenti le attività di pesca specializzata di cui all'articolo 160, paragrafo 1 dell'atto di adesione deve essere conforme a quello applicabile prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che occorre pertanto prevedere il rilascio di licenze di pesca da parte della Commissione e adottare alcune misure tecniche di conservazione delle risorse, la cui applicazione lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/844;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 163 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le misure tecniche e di controllo appresso contemplate si applicano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri, Spagna e Portogallo esclusi, e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), alle navi battenti bandiera spagnola e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio in cui si applica la politica comune della pesca.

Art. 2

1.

Le autorità spagnole trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca specializzata di cui all'allegato I, punto 2.

È necessario un elenco distinto per ogni tipo di pesca.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti il primo di ogni mese; tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti:

— nome della nave;

— numero d'immatricolazione esterna;

— porto d'immatricolazione;

— nome e indirizzo del proprietario o (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

— stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

— potenza del motore;

— indicativo di chiamata e frequenza radio.

Art. 3

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione i progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 163, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione, che determinano le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente agli articoli 158 e 160 dell'atto di adesione, secondo le modalità seguenti:

  1. a) per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettere a), b), f) e g) almeno 15 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore; per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettera g), gli elenchi

  2. b) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c) e d), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista dalla loro entrata in vigore; gli elenchi coprono un periodo di un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c) e di almeno 2 settimane per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d);

  3. c) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera e), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista dalla loro entrata in vigore; l'elenco copre un periodo di un giorno.

coprono un periodo di almeno un mese civile; per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e f), gli elenchi coprono un periodo di almeno due mesi civili;

2.

Gli elenchi periodici mensili delle navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettera c), determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca; ogni nave di cui all'allegato I, punto 1, deve figurare nell'elenco per almeno sei giorni consecutivi, ogni nave di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), deve figurare nell'elenco per almeno due giorni consecutivi.

Le autorità spagnole adottano le disposizioni amministrative atte a garantire che le navi di cui all'allegato I, punto 1, comprese nell'elenco periodico non possano lasciare il porto a partire dal quale vengono utilizzate prima della data corrispondente a quella stabilita nell'elenco periodico per la pesca nella zona prevista, tenendo conto della durata abituale del viaggio necessaria per raggiungere il limite geografico più vicino della zona suddetta.

Si assicurano inoltre che le navi siano arrivate nel porto base dal quale operano nei termini dovuti. Cooperano inoltre con le autorità competenti per assicurarsi che i movimenti delle stesse navi da un porto di un altro stato membro siano parimenti effettuati rispettando le autorizzazioni di pesca contemplate nell'allegato I.

3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), l'elenco periodico comprende gruppi di navi costituiti da tre unità al massimo. Il numero di questi gruppi non può essere superiore a quello indicato all'allegato I, punto 2, lettera d), quarta colonna. Ciascuna nave può figurare soltanto in un gruppo e ogni gruppo può beneficiare soltanto di una licenza contemplata all'articolo 4.

4. Ciascuno di questi elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti:

— nome e numero d'immatricolazione della nave;

— indicativo di chiamata;

— nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti);

— se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione;

— periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca;

— metodo di pesca previsto;

— zona di pesca prevista;

— per le navi di cui all'allegato I, punto 1, indicazione delle navi addette alla pesca di specie non demersali.

5. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che essa trasmette alle autorità spagnole e alle competenti autorità di controllo:

— per le navi di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore;

— per le navi di cui al paragrafo 1, lettera b), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore;

— per le navi di cui al paragrafo 1, lettera c), almeno un giorno lavorativo prima della data prevista di entrata in vigore.

6. Qualora, per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c), d) ed e), la Commissione non sia in possesso di un progetto di elenco periodico entro i termini precisati al paragrafo 1, le disposizioni valide per l'ultimo giorno del periodo in corso si applicano fino a quando non sia stato adottato un nuovo elenco, secondo la procedura prevista nel presente articolo.

7.

Le autorità spagnole possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico, che, per causa di forza maggiore, non possa pescare per tutto o in parte nel periodo previsto.

Le navi sostitutive devono figurare negli elenchi di cui all'allegato I, terza colonna.

La Commissione comunica quanto prima alle autorità spagnole e alle competenti autorità di controllo di cui al paragrafo 5 le modifiche corrispondenti degli elenchi periodici.

La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.

Art. 4

1.

Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e d), comprese in un elenco periodico approvato dalla Commissione, l'esercizio delle attività di pesca è subordinato alla presenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione su richiesta delle autorità spagnole.

Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dei progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dell'elenco di cui all'articolo 2.

2. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), ciascuna licenza è rilasciata per tre navi al massimo, le cui caratteristiche segnaletiche sono indicate nella licenza.

3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le licenze sono rilasciate in forma anonima per l'intero periodo di autorizzazione della pesca, entro i limiti del numero massimo specificato all'allegato I, punto 2, quarta colonna; ogni nave che escercita l'attività di pesca deve essere provvista dell'apposita licenza.

4. Le licenze sono rilasciate per un periodo di almeno due mesi civili.

Art. 5

Una nave può figurare in più di uno degli elenchi menzionati all'articolo 2. Una nave può figurare in un solo elenco periodico, fatta eccezione per le navi che pescano il tonno, le quali possono figurare anche nell'elenco delle navi che esercitano la pesca delle acciughe a titolo di esca viva.

Art. 6

1. Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva.

2. Le navi autorizzate a pescare il pesce castagna non possono avere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso da questa specie ad eccezione delle specie destinate a servire da esca, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.

Art. 7

I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Se necessario, la Commissione adegua, su richiesta dello stato membro interessato, la designazione delle autorità nazionali di controllo competenti menzionate all'allegato II, punto 7.

Art. 8

Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi battenti bandiera della Spagna di cui all'allegato I, punto 2, si applicano le seguenti misure tecniche:

  1. a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco;

  2. b) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate;

  3. c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia nautiche; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m;

  4. d) le navi che esercitano la pesca del pesce castagna non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangari da superficie.

Art. 9

Anteriormente al 15 di ogni mese, le autorità spagnole notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave che esercita la pesca del tonno e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precente.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente