REGOLAMENTO (CEE) N. 3703/85 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/85 del Consiglio3, in particolare gli articoli 6, 8 e 8 bis,
considerando che è necessario, come dimostra l'esperienza acquisita, precisare alcune disposizioni concernenti l'applicazione delle norme comuni di commercializzazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 103/76 per assicurare un'applicazione più uniforme di tali norme negli stati membri;
considerando che il sistema di classificazione mediante campionatura dell'aringa e dello sgombro previsto dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 103/76 deve essere attuato in modo da rispettare le norme comunitarie concernenti queste specie; che per garantire la fondatezza dell'estrapolazione dei risultati della classificazione mediante campionatura all'insieme delle partite interessate, occorre determinare il numero di campioni necessari, il peso o il volume di ogni campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, tenendo conto dei diversi modi di vendita;
considerando che per favorire il miglioramento qualitativo dei pesci classificati in base ad un sistema di campionatura e per evitare che vengano comercializzati pesci con un grado di freschezza insufficiente, gli stati membri interessati devono istituire un regime di controllo che comprenda, tra l'altro ispezioni dei mezzi tecnici di conservazione installati sui pescherecci che sbarcano i pesci in questione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al controllo di conformità con le norme comuni di commercializzazione fissate dal regolamento (CEE) n. 103/76 per la classifica e la pesatura di certi pesci.
Art. 2
Una partita è considerata omogenea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 103/76, se contiene soltanto un quantitativo non eccedente il 10 % della quantità totale della categoria di freschezza e di calibrazione immediatamente inferiore e/o superiore a quella indicata per la cassetta o la partita in oggetto.
Art. 3
All'atto della classificazione dei quantitativi di un determinato prodotto sbarcati da un peschereccio, i quantitativi totali delle partite considerate di scarso volume ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 103/76 non superano 100 kg del prodotto in causa sbarcate dallo stesso peschereccio e destinate ad essere commercializzate per una determinata vendita. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono fissare un quantitativo inferiore a 100 kg se le condizioni specifiche di produzione e di commercializzazione lo esigono.
Art. 4
Gli Stati membri adottano i provvedimenti atti a garantire che la classificazione di un prodotto conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 103/76 possa essere modificata nell'ambito della prima messa in vendita soltanto sotto controllo delle autorità competenti.
Art. 5
Per assicurare che il contenuto delle casse standardizzate corrisponda effettivamente alla loro capacità presunta, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 103/76, occorre pesare almeno una cassa su 100, senza pregiudizio delle disposizioni nazionali o delle pratiche commerciali più restrittive applicate negli Stati membri.
Fatte salve disposizioni nazionali più restrittive in materia di diritto commerciale, è ammessa una variazione del peso netto, quale è prevista all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 103/76, inferiore o superiore del 5 % al peso indicato o presunto.
Art. 6
La classificazione e l'indicazione della categoria di calibrazione e di freschezza ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 103/76 avvengono dopo lo sbarco ed entro un termine ragionevole anteriormente alla prima messa in vendita, in modo da facilitare il controllo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Art. 7
1. La classificazione delle specie di cui all'allegato II nelle diverse categorie di freschezza e di calibrazione in base ad un sistema di campionatura, a norma dall'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 103/76, si effettua secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti e nell'articolo 8.
2.
I campioni vengono prelevati in modo tale da essere rappresentativi per i quantitativi in questione, tenendo conto delle prassi commerciali vigenti in materia negli Stati membri.
Il prelevamento dei campioni si effettua in modo regolare, in base al peso dei campioni da prelevare e al quantitativo totale destinato ad essere messo in vendita.
3. I campioni vengono prelevati, nella misura indicata qui di seguito, dal quantitativo destinato ad essere messo in vendita, purché abbiano un peso almeno uguale allo 0,08 % nel caso dei quantitativi superiori a 100 tonnellate.
| Quantità destinata ad essere messa in vendita (t) | Peso minimo da prelevare come campione (kg) |
| meno di 5 | 8 |
| da 5 a meno di 15 | 20 |
| da 15 a meno di 40 | 40 |
| da 40 a meno di 60 | 60 |
| da 60 a meno di 80 | 80 |
| da 80 a meno di 100 | 100 |
| 100 e più | 120 |
4. Se gli sbarchi sono effettuati da un peschereccio dotato di cisterne per la conservazione del pesce, i campioni vengono prelevati all'interno di ciascuna cisterna conformemente alle disposizioni di cui sopra.
Art. 8
1.
Tutti i pesci di ogni campione sono classificati a norma del regolamento (CEE) n. 103/76. La freschezza è determinata in base ai criteri definiti nell'allegato A, al punto I di detto regolamento.
I quantitativi in questione, destinati alla messa in vendita, sono in seguito classificati secondo la stessa classificazione dei pesci del campione salvo che una ispezione visuale delle quantità interessate dia adito a dubbi quanto alla rappresentatività del campione.
È ammessa una divergenza nella calibratura e nella freschezza analoga a quella prevista dall'articolo 2.
2. Se dal campione prelevato risulta:
a) che una parte dei pesci esaminati, superiore al 10 % della quantità del campione, è conforme alla categoria B, il peso dei campioni da prelevare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, è almeno raddoppiato. Un numero adeguato di pesci viene pure esaminato secondo i criteri di freschezza definiti nell'allegato A, punto II, del regolamento (CEE) n. 103/76. I quantitativi in questione possono essere classificati in una categoria superiore alla categoria B se la qualità di tutti i pesci del secondo campione è superiore alla categoria B;
b) che una parte dei pesci esaminati non soddisfa le condizioni per essere commercializzata per il consumo umano, i quantitativi in questione sono esclusi da tale destinazione, salvo che una classificazione effettuata in conformità degli articoli 6, 7 ed 8 del regolamento (CEE) n. 103/76 dimostri che una parte può essere commercializzata per il consumo umano;
c) che taluni quantitativi potrebbero non essere omogenei per freschezza e dimensioni dei pesci, gli esperti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 103/76 decidono sul peso dei campioni supplementari da prelevare.
3. Se da un'ispezione visuale risultano dei pesci che non sono stati conservati a bordo dei pescherecci a norma dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 103/76, si applica il metodo di valutazione definito al paragrafo 2, lettera a).
Art. 9
Gli Stati membri verificano mediante regolari controlli l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 103/76 per i prodotti classificati in base al sistema della campionatura.
Art. 10
1.
Al fine di constatare il peso dei quantitativi messi in vendita e sbarcati si procede alla pesatura del recipiente o del veicolo da trasporto su cui vengono caricati.
Qualora non si possa procedere a questa pesatura, il peso dei quantitativi sbarcati viene calcolato addizionando il peso del contenuto delle casse standardizzate in cui i quantitativi devono essere scaricati. Tuttavia una pesatura supplementare per sondaggio è effettuata per delle casse standardizzate.
2. Qualora i quantitativi siano presentati alle aste pubbliche, in casse standardizzate, per esservi commercializzati per una determinata vendita, la pesatura viene effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 5.
3. Il peso dei quantitativi trasbordati a bordo di un peschereccio viene calcolato applicando i coefficienti indicati nell'allegato I,
da un lato, al volume delle catture di ciascun peschereccio o al volume del contenuto di ogni cisterna, misurato con i mezzi tecnici idonei;
dall'altro, al volume dei quantitativi trasbordati sulla nave trasformatrice, misurato per mezzo del contenitore riconosciuto dall'ufficio per la verifica dei pesi e misure dello Stato membro interessato.
Art. 11
Nel quadro del sistema di campionatura, gli Stati membri prendono le misure necessarie destinate a garantire in particolare:
che tutti i pescherecci dispongano dei mezzi tecnici idonei e usino detti mezzi per assicurare il mantenimento della qualità dei prodotti interessati, secondo i criteri definiti nel regolamento (CEE) n. 103/76;
che, per quanto riguarda i pescherecci dotati di cisterne per la conservazione, dette cisterne siano opportunamente pulite, come pure che la temperatura nelle cisterne consenta una conservazione adeguata dei prodotti e possa essere constatata;
che tutti i quantitativi commercializzati siano registrati, suddivisi per categoria di freschezza e di calibrazione. La registrazione viene effettuata, nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sulla base dei documenti giustificativi firmati dal comandante del peschereccio e dall'acquirente e, nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sulla base di quelli firmati dai comandanti dei pescherecci interessati.