REGOLAMENTO (CEE) N. 3762/85 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1985 che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3762/832, in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3589/82 riprende i quantitativi massimi convenuti con i paesi terzi e ne fissa la ripartizione tra gli stati membri per l'anno 1985;
considerando che negli accordi bilaterali la Comunità si è impegnata nei confronti dei paesi fornitori ad adeguare le ripartizioni tra stati membri onde garantirne l'impiego ottimale ed a stabilire procedure efficaci e rapide per la loro modifica;
considerando che la Corea del Sud ha chiesto di adeguare all'evoluzione delle correnti di scambio le ripartizioni tra stati membri delle limitazioni quantitative comunitarie concordate al fine di consentirne una migliore utilizzazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le aliquote di alcuni stati membri dei quantitativi massimi comunitari relativi ai prodotti tessili originari della Corea del Sud fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3589/82 sono modificati per l'anno 1985 come indicato nell'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione