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REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/85 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1985 recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità esige l'adattamento di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero; che tali adattamenti riguardano soltanto indicazioni linguistiche e termini contenuti:

- nel regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3475/802;

- nel regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali3, modificato dal regolamento (CEE) n. 3475/802;

- nel regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/825;

- nel regolamento (CEE) n. 1433/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/847;

- nel regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione, del 29 marzo 1983, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero8, modificato dal regolamento (CEE) n. 2682/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riservva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come segue:

  1. a) nell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture:

  2. b) nell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunte le seguenti diciture:

«- aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76» «- aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76»;

«- aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76»

«- aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76».

Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è modificato come segue:

  1. a) nell'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti diciture:

  2. b) nell'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte, come ottavo e nono trattino, le seguenti diciture:

  3. aa) prima dei termini «se del caso»:

  4. bb) prima dei termini «se del caso»:

  5. c) nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma sono aggiunte le seguenti diciture:

  6. d) nell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, sono aggiunte le seguenti diciture:

  7. e) nell'articolo 6, primo comma, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture:

  8. f) nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti diciture:

    — certificado válido en...... (Estado miembro emisor)»

    — certificado válido em...... (Estado-membro emissor)»;

«Reglamento de licitación (CEE) no...... (DO no...... del......); límite de presentación de ofertas que expira el......» «Regulamento de adjudicação (CEE) n...... (JO n......, de......); o prazo de apresentação das ofertas expira em......»;

«- tasa de la restitución aplicable:......» «- taxa da restituição à exportação aplicável:......»

«- tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable:......» «- taxa do direito nivelador à exportação aplicável:......»;

«para exportación conforme al artículo 26 párrafo 1 del Reglamento (CEE) no 1785/81;» «para exportação nos termos do primeiro parágrafo do artigo 26 do Regulamento (CEE) n 1785/81;»

«para exportación sin restitución ni exacción reguladora...... (cantidad para la cual este certificado ha sido emitido) kg; certificado válido en...... (Estado miembro)», «para exportação sem restituição nem direito nivelador...... (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg; certificado válido em...... (Estado-membro)»;

«- azúcar preferencial [Reglamento (CEE) no 2782/76]» «- açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n 2782/76]»;

«EX/IM, artículo 25, directiva perfeccionamiento activo

«EX/IM, artigo 25, directiva de aperfeiçoamento activo

Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è modificato come segue: Nell'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, le date del "15 aprile" e del "1o giugno" di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del "15 agosto" e del "1o settembre"».

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 787/83 è modificato come segue:

  1. a) nell'articolo 9, punto 1, il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:

  2. b) nell'articolo 12, punto 2 il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:

«...; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio».

«...; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna, per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio».

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente