REGOLAMENTO (CEE) N. 358/86 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1986 che abroga, in seguito all'adesione del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1523/85, (CEE) n. 1524/85, (CEE) n. 1525/85, (CEE) n. 1526/85 e (CEE) n. 1527/85 relativi all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni vini della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1985/1986)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 268,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in conformità dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese1 e degli atti ad esso allegati, la Comunità ha aperto, con i regolamenti (CEE) n. 1523/85, (CEE) n. 1524/85, n. (CEE) 1525/85, (CEE) n. 1526/85 e (CEE) n. 1527/852 contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, di Madera, Moscatello di Setúbal, Dão e Verde, originari del Portogallo, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, per il periodo compreso tra il 1o luglio 1985 ed il 30 giugno 1986;
considerando che l'articolo 268 dell'atto di adesione prevede la soppressione di detti contingenti tariffari con effetto al 1o marzo 1986; che è pertanto necessario abrogare detti regolamenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti (CEE) n. 1523/85, (CEE) n. 1524/85, (CEE) n. 1525/85, (CEE) n. 1526/85 e (CEE) n. 1527/85 sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK