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REGOLAMENTO (CEE) N. 568/86 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1986 relativo all'applicazione del protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo sul meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca, conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 4 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'atto di adesione ha previsto l'instaurazione di un regime specifico per i prodotti della pesca ottenuti in complemento di attività di pesca nel quadro di accordi di pesca conclusi fra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il presente regolamento è applicabile soltanto ai pescherecci di cui al protocollo n. 4; che è opportuno precisare che detti pescherecci devono essere immatricolati o registrati in uno stato membro della Comunità e devono battere bandiera di detto stato;

considerando che è opportuno definire i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi in oggetto fra gli stati membri, da una parte, e le varie imprese interessate, dall'altra;

considerando che è opportuno determinare le condizioni d'introduzione nel territorio della Comunità dei prodotti contemplati da questo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le regole generali relative al regime specifico definito al protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attività di pesca esercitate dai pescherecci immatricolati o registrati in uno stato membro della Comunità e battenti bandiera di detto stato nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in seguito denominate «acque», di un paese terzo nel quadro di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dalla Comunità con i paesi terzi interessati.

Art. 2

1. Possono beneficiare del presente regime soltanto le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità le quali gestiscono per proprio conto un peschereccio quale quelli di cui all'articolo 1.

2. Qualsiasi persona indicata al paragrafo 1 la quale chieda di beneficiare del regime deve essere titolare:

  1. a) di una preventiva autorizzazione d'importazione rilasciata dalle competenti autorità dello stato membro, in appresso denominata «autorizzata», e

  2. b) di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo considerato per aver accesso alle sue acque e alle relative risorse.

Art. 3

I quantitativi di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 sono ripartiti fra gli stati membri in base al volume disponibile delle catture ad essi assegnate nelle acque dei paesi terzi interessati, in funzione della entità relativa di ciascun prodotto oggetto di tale ripartizione rispetto all'insieme delle possibilità di pesca concesse nelle acque del paese terzo interessato.

Art. 4

1. Le competenti autorità di ciascuno stato membro ripartiscono, fra le varie persone interessate ai regimi definiti al paragrafo 2 del protocollo n. 4, i quantitativi di prodotti di cui lo stato membro interessato può autorizzare l'importazione in virtù del presente regime.

2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate sia una volta all'anno globalmente per tutti i quantitativi assegnati al richiedente, sia nel corso dell'anno per successive quote del quantitativo assegnato fino a esaurimento del medesimo.

3. Il richiedente presenta alle competenti autorità il contratto concluso con l'impresa o le imprese del paese terzo interessato o qualsiasi altra prova ritenuta equivalente dalle suddette autorità.

Art. 5

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese, i dati concernenti le autorizzazioni rilasciate il mese precedente.

2. Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano del rifiuto di un'autorizzazione nonché dei motivi, rispetto alle condizioni del presente regolamento, che hanno giustificato tale rifiuto.

Art. 6

1. Possono essere immessi in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione parziale o totale dei dazi all'importazione i prodotti della pesca del capitolo 3 della tariffa doganale comune, previsti al paragrafo 2, primo trattino del protocollo n. 4, ottenuti nel territorio di un paese terzo a partire da pesci interi, freschi o refrigerati catturati da un peschereccio di cui all'articolo 1 e sbarcati nel territorio di questo paese.

2. L'autorizzazione fissa le condizioni di svolgimento delle operazioni di trattamento, in particolare:

— i quantitativi di prodotti da sbarcare direttamente sul territorio del paese terzo considerato,

— i quantitativi di prodotti della pesca previsti al paragrafo 1, o di prodotti equivalenti, da introdurre sul mercato della Comunità in funzione dei coefficienti di trasformazione applicabili alle operazioni da effettuare, se sono determinati o, in mancanza di essi, ai dati disponibili nella Comunità per quanto riguarda operazioni analoghe.

3. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere è costituito dalla differenza tra:

  1. a) l'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, immessi in libera pratica e,

  2. b) l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili ai pesci, di cui al paragrafo 1, necessari per l'ottenimento dei prodotti della pesca immessi in libera pratica, se provenissero dal paese nel quale hanno subito l'operazione di trasformazione e fossero immessi in libera pratica alla data dell'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti della pesca. L'importo di questi dazi, in appresso denominato «importo da dedurre», viene determinato secondo le condizioni di cui al para- grafo 4.

4.

L'importo da dedurre è calcolato sulla base della quantità e della specie dei pesci interi, freschi o referigerati sbarcati sul territorio del paese terzo.

Il valore da prendere in considerazione per il calcolo di questo importo è quello dei detti pesci alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a).

Art. 7

1. Possono essere immessi in libera pratica nella Comunità con esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione i pesci interi, freschi o refrigerati, catturati da un pescherecchio che non batte bandiera di uno stato membro, imbarcati o trasbordati su una nave di cui all'articolo 1, i quali abbiano eventualmente subito un trattamento nelle condizioni previste al paragrafo 2, secondo trattino del protocollo n. 4.

2. L'eventuale dazio all'importazione da riscuotere al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al capitolo 3 della tariffa doganale comune, ottenuti a partire dai pesci di cui al paragrafo 1, è determinato e riscosso nel modo seguente:

  1. a) il valore in dogana da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da riscuotere è quello dei pesci interi, freschi o refrigerati della specie a partire da cui sono stati ottenuti i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica, quale sarebbe determinato in applicazione delle disposizioni relative al valore in dogana delle merci, ove i suddetti pesci fossero presentati tali e quali all'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di immissione in libera pratica;

  2. b) l'aliquota del dazio all'importazione applicabile è quella valida alla data dell'accettazione da parte del servizio doganale della dichiarazione d'immissione in libera pratica o alla data di qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti dell'accettazione, in forza delle disposizioni vigenti, per i pesci interi, freschi o refrigerati della specie, a partire da cui sono stati ottenuti i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica.

Art. 8

1. Tutte le operazioni effettuate ai sensi del presente regime sono menzionate nel libro di bordo dei pescherecci interessati.

2. Al termine di ciascun periodo di pesca per cui è stata rilasciata una licenza, ma al più tardi al termine di ciascuna permanenza nelle acque del paese terzo interessato, il capitano del peschereccio dovrà trasmettere alle autorità del proprio paese un estratto del giornale di bordo.

3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, dopo le necessarie verifiche, le informazioni in questione.

Art. 9

Le modalità d'applicazione del presente regime, in particolare per quanto riguarda le procedure di cooperazione amministrativa che permettono il controllo delle operazioni di sbarco fuori del territorio doganale della Comunità, nonché i relativi quantitativi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3655/842.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS