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REGOLAMENTO (CEE) N. 420/86 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1986 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/852,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/845, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3274/85 della Commissione6;

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1393/76 dispone che il tasso speciale per una moneta diversa da quelle che non superano, tra loro, il divario istantaneo massimo del 2,25 % sia riveduto quando, per un periodo di venti giorni lavorativi, il relativo tasso di conversione differisce, in media, del 10 % o più dal tasso speciale fissato in precedenza per la moneta in questione; che tale condizione è stata assolta per quanto riguarda la sterlina inglese; che, tenuto conto dell'applicazione di dette disposizioni, la modificazione del tasso speciale per la sterlina inglese è necessaria;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo7, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2, ai tassi centrali e ai tassi del mercato va applicato un coefficiente correttore pari a 1,035239,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

  1. a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

  2. b) per la corona danese:

  3. c) per il marco tedesco:

  4. d) per il franco francese:

  5. e) per la sterlina inglese:

  6. f) per la sterlina irlandese:

  7. g) per la lira italiana:

  8. h) per il fiorino olandese:

  9. i) per la dracma greca:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0215462 ECU; 1 corona danese = 0,118835 ECU; 1 marco tedesco = 0,431540 ECU; 1 franco francese = 0,140728 ECU; 1 sterlina inglese = 1,54021 ECU; 1 sterlina irlandese = 1,33314 ECU; 100 lire italiane = 0,0641697 ECU; 1 fiorino olandese = 0,383001 ECU;

100 dracme greche = 0,736007 ECU.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente