REGOLAMENTO (CEE) N. 812/86 DEL CONSIGLIO del 14 marzo 1986 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping tra la Comunità a dieci ed i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 380,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 380 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che le procedure di applicazione del predetto articolo formeranno oggetto di un regolamento adottato dal Consiglio al momento dell'adesione;
considerando che occorre precisare da un lato l'interpretazione delle nozioni essenziali, quali, in particolare, dumping, valore normale, pregiudizio, e dall'altro le regole procedurali applicabili all'accertamento dei casi di dumping e all'imposizione di dazi antidumping;
considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli; che è opportuno precisare in particolare che, quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l'esistenza di misure di dumping, si può ricorrere ad un valore normale costruito; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali, in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale;
considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero;
considerando che, per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale, è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le quantità, le condizioni di vendita, nonché richiamare l'attenzione sul fatto che l'onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti;
considerando che occorre definire chiaramente l'espressione «margine di dumping»;
considerando che è opportuno precisare determinati fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio;
considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986, in appresso denominata «Comunità a dieci», della Spagna o del Portogallo, che si ritenga lesa o minacciata da importazioni originarie della Comunità a dieci, della Spagna e del Portogallo e che formi oggetto di un dumping, di presentare denuncia;
considerando che conviene precisare le modalità di presentazione della denuncia;
considerando che sarebbe opportuno instaurare una cooperazione tra gli stati membri e la Commissione sia per quanto riguarda le informazioni relative alla esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame di tali pratiche; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni con gli stati membri interessati;
considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante l'indagine;
considerando che quando un'informazione deve essere considerata come riservata occorre esigere che la parte che l'ha fornita presenti una domanda in tal senso e che occorre precisare che potranno non essere prese in considerazione le informazioni a carattere riservato che non sono state presentate sotto forma di riassunto non riservato, pur essendo ciò possibile;
considerando che occorre precisare il contenuto delle raccomandazioni e autorizzazioni che la Commissione può decidere; considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione dei dazi antidumping al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi, possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all'importazione;
considerando che è necessario prevedere procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un'inchiesta qualora le circonstanze lo richiedano;
considerando che occorre stabilire che dopo un certo periodo di tempo le misure antidumping giungono a scadenza, salvo se possa essere dimostrata la necessità di mantenerle in vigore;
considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per l'esame delle domande di rimborso di dazi antidumping;
considerando che i prodotti agricoli e i loro derivati possono del pari formare oggetto di dumping; che è quindi necessario integrare le norme d'importazione generalmente applicabili a tali prodotti, con disposizioni che prevedano misure di difesa contro tali pratiche;
considerando che è opportuno definire con maggiore precisione i costi di cui tener conto ai fini della determinazione del valore costruito e delle vendite sottocosto sul mercato interno;
considerando che occorre anche assicurare la coerenza delle norme relative alle parti associate o che hanno concluso tra d loro un accordo di compensazione;
considerando che è necessario precisare le norme relative agli adeguamenti destinati a tener conto delle differenze esistenti nelle condizioni di vendita, in particolare di quelle relative allo stadio commerciale, e delle differenze nell'imposizione all'importazione;
considerando che è auspicabile stabilire esplicitamente che l'indagine sulle pratiche di dumping dovrebbe normalmente riguardare un periodo di almeno sei mesi, immediatamente precedente l'avvio della procedura e che gli accertamenti definitivi devono basarsi sui fatti stabiliti per detto periodo;
considerando che è necessario fissare regole esplicite in merito alla procedura da seguire dopo il ritiro o la violazione di un impegno,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni applicabili alla difesa contro le importazioni oggetto di «dumping» tra la Comunità a dieci ed i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.
Art. 2
Principi e definizioni
A. DUMPING
1. I prodotti oggetto del presente regolamento sono quelli originari della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo.
2. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping quanto la sua immissione in consumo nella Comunità a dieci in Spagna o in Portogallo causi un pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigano un'azione comunitaria.
3.
Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo è inferiore al valore normale di un prodotto simile.
B. VALORE NORMALE
4.
Ai fini del presente regolamento, per valore normale s'intende:
a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine; se la Commissione accerta disparità di prezzo rilevanti nella Comunità a dieci, essa potrà considerare quale prezzo comparabile la media ponderata dei prezzi praticati all'interno della Comunità a dieci;
b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto:
i) il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo, o
ii) il valore costruito, calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto. Il costo di produzione è calcolato tenendo conto di tutti i costi, nel corso di normali operazioni commerciali, tanto fissi quanto variabili, nel paese d'origine, dei materiali e della produzione, più un importo equo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali. Di norma, e purché il profitto venga di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d'origine, la maggiorazione per il profitto non deve essere superiore a tale normale profitto. In altri casi la maggiorazione è stabilita su qualsiasi base equa, utilizzando le informazioni disponibili. 5. Qualora esistano validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d'origine sia inferiore al costo di produzione definito al paragrafo 4, lettera b), punto ii, le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali:
a) se si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo, e
b) se i prezzi praticati non consentono il recupero di tutti i costi entro un termine ragionevole nel corso di normali operazioni commerciali.
In tali circostanze, il valore normale può essere determinato in base alle altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, o in base alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi, oppure in base al valore costruito, ovvero ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione, menzionato sopra, allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo. Il calcolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili.
6. Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione.
7.
Per la determinazione del valore normale, le operazioni tra parti, apparentemente non indipendenti o che hanno apparentemente concluso tra loro un accordo di compensazione, possono essere considerate come operazioni commerciali non normali, a meno che le autorità delle Comunità non ritengano che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra loro simili rapporti.
C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE
8.
a) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo.
b) Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo non può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto.
i) trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie;
ii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d'importazione per l'importazione o la vendita delle merci;
iii) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute.
Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:
D. CONFRONTO
9. Per stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita. Normalmente essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate.
10.
Se i prezzi all'esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda gli elementi di cui al paragrafo 9, si terrà debitamente conto in ogni caso, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata. Per determinare gli adeguamenti da effettuare, si applicano i seguenti criteri:
a) differenze nella natura delle merci: gli adeguamenti devono basarsi in linea di massima sull'effetto di tali differenze sul valore di mercato nel paese d'origine o di esportazione; tuttavia, quando i dati relativi ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese stesso non sono disponibili o non consentono un valido confronto, il calcolo deve basarsi sui costi di produzione degli elementi che determinano tali differenze;
b) differenze di quantità: si procede agli adeguamenti quando l'ammontare di una differenza di prezzo è dovuto, in tutto o in parte, a uno dei seguenti fattori:
i) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità, liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo, di solito non inferiore a sei mesi, ed in proporzioni notevoli, di solito non inferiori al 20 % del totale delle vendite del prodotto in questione, effettuate sul mercato interno o, se del caso, sul mercato di un paese terzo; possono essere ammessi gli sconti differiti se questi si basano su una prassi corrente in periodi antecedenti, o sull'impegno di soddisfare le condizioni richieste per avere diritto allo sconto differito;
ii) oppure risparmi sul costo di produzione di differenti quantità.
c) differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita: gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali, per esempio, le differenze riguardanti condizioni di credito, garanzie, cauzioni, assistenza tecnica, servizio manutenzione, commissioni oppure retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori e, se già non se ne è tenuto conto altrimenti, differenze di stadio commerciale; in linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità; l'importo di tali adeguamenti viene normalmente stabilito in base al costo di tali differenze per il venditore, benché si possa prendere in considerazione anche il loro effetto sul valore del prodotto;
d) differenze di oneri all'importazione: si procede ad un adeguamento se un prodotto esportato nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, è esente da oneri all'importazione, che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso fisicamente incorporati, se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione, oppure se tali oneri vengono rimborsati.
Tuttavia, quando il prezzo all'esportazione si basa su quantità inferiori al quantitativo minimo venduto sul mercato interno, o eventualmente a paesi terzi, l'adeguamento viene calcolato in modo tale da riflettere il prezzo più alto al quale la quantità minore sarebbe venduta sul mercato interno o, eventualmente, su quello di un paese terzo;
E. RIPARTIZIONE DEI COSTI
11.
In linea di massima, tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili, normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d'affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione.
F. PRODOTTO SIMILE
12.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.
G. MARGINE DI DUMPING
13.
a) Per «margine di dumping» si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.
b) Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati.
c) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata.
H. CONSULTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
INTERESSATI
14. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per consultazione degli stati membri interessati nel quadro di una determinata procedura antidumping si intende la consultazione per iscritto e se necessario orale degli stati membri che hanno un interesse economico nella procedura e che si siano dichiarati interessati entro il termine fissato dalla Commissione al momento della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 6.
Art. 3
Pregiudizio
1. Il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria. I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità a dieci, della Spagna e del Portogallo, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping.
2. La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo:
a) il volume delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o relativamente alla produzione o al consumo nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo;
b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo; c) le conseguenti ripercussioni sull'industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come:
— produzione,
— sfruttamento del potenziale,
— riserve,
— vendite,
— quota di mercato,
— prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati),
— profitti,
— rendimento degli investimenti,
— liquidità,
— occupazione.
3. La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori:
a) il tasso d'incremento delle esportazioni oggetto di dumping verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo;
b) la capacità di esportazione del paese d'origine o di esportazione, che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità a dieci, alla Spagna o al Portogallo.
4. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere valutato in rapporto alla produzione del prodotto simile nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, quando i dati disponibili permettono di definirla distintamente. Quando la produzione del prodotto simile nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo non costituisce un'entità distinta, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione.
5.
Per «industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili della Comunità a dieci, o della Spagna o del Portogallo o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti; tuttavia:
— ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping l'espressione «industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
- in circostanze eccezionali, la Comunità a dieci può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria della Comunità a dieci se:
a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato, e
b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.
In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell'industria totale della Comunità a dieci non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che le importazioni oggetto di dumping si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e che, inoltre, le importazioni oggetto di dumping causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detti mercati.
Art. 4
Denuncia
1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo, che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping può introdurre una denuncia per iscritto.
2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e al pregiudizio che ne deriva.
3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.
4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.
5. Quando si costata, dopo consultazione degli stati membri interessati, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato.
6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping sia a un conseguente pregiudizio per un'industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo, esso li comunica tempestivamente alla Commissione che ne invia copia agli altri stati membri.
Art. 5
Apertura e svolgimento dell'indagine
1. Se risulta, previa consultazione degli stati membri interessati, che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente:
a) annunciare l'inizio della procedura con una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale comunicazione deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;
b) informare ufficialmente gli stati membri interessati, i ricorrenti e gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;
c) iniziare l'indagine a livello comunitario, in collaborazione con gli stati membri; tale indagine verte tanto sulla pratica di dumping quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; di norma l'indagine relativa al dumping ha per oggetto un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura.
2. La Commissione ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e, se lo considera opportuno, esamina e verifica i registri degli importatori, degli esportatori, dei commercianti, degli agenti, dei produttori, delle associazioni e delle organizzazioni commerciali.
3. a) La Commissione può chiedere agli stati membri:
— di fornirle informazioni;
— di procedere a tutte le necessarie verifiche e controlli, in particolare presso importatori, commercianti e produttori;
— prestare agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'effettuazione degli accertamenti.
b) Gli stati membri adottano tutte le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle indagine effettuate.
c) Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono state richieste da uno stato membro, la Commissione le comunica agli stati membri, purché non siano riservate, nel qual caso essa trasmette un riassunto non confidenziale.
d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno stato membro, assistere gli agenti degli stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
4.
a) Il ricorrente e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione da qualsiasi parte interessata all'indagine, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 6 e siano utilizzate dalla Commissione nell'indagine. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
b) Gli esportatori ed importatori del prodotto oggetto dell'indagine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di autorizzare lo stato membro leso ad adottare dazi antidumping.
c) i) Le richieste di informazioni di cui al punto b) devono:
aa) essere presentate per iscritto alla Commissione,
bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,
cc) nei casi in cui sia stata inviata una raccomandazione alla o alle persone per le quali è stato accertato che sono all'origine di pratiche di dumping, pervenire alla Commissione non oltre un mese dopo la pubblicazione della raccomandazione.
ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, secondo quanto ritenuto opportuno dalla Commissione. Esse non pregiudicano ogni eventuale raccomandazione o autorizzazione da parte della Commissione. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 6.
iii) Di norma, le informazioni devono essere fornite almeno quindici giorni prima che la Commissione autorizzi lo o gli stati membri lesi ad adottare dazi antidumping. Le osservazioni formulate dopo che le informazioni sono state fornite vengono prese in considerazione soltanto se sono ricevute entro un termine stabilito dalla Commissione in funzione dell'urgenza del caso, ma che comunque non può essere inferiore a dieci giorni.
5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e quando dimostrino che sono parti interessate e che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente. 6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate modo di incontrarsi per permettere un confronto degli argomenti invocati e delle eventuali confutazioni. In tale ambito, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.
7. Una procedura antidumping non osta alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato.
8. Una procedura viene chiusa sia quando, in esito all'indagine, risulta che non è necessario adottare provvedimenti, sia quando in seguito ad una raccomandazione della Commissione, le imprese si impegnano a por fine al dumping, sia con l'autorizzazione data dalla Commissione allo o agli stati membri lesi di adottare i dazi antidumping di cui all'articolo 10.
Art. 6
Trattamento riservato
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.
2.
a) La Commissione e gli stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato.
b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.
3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne è la fonte.
4.
Tuttavia, quando una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non appaia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione per esteso o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.
Analogamente, quando la domanda è giustificata, si può del pari non tener conto di tali informazioni se la parte che le ha fornite non è disposta a presentarne un riassunto non riservato, sempreché tale riassunto sia possibile.
5. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte della Commissione, di informazioni generali, in particolare dei motivi che giustificano le raccomandazioni o l'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali la Commissione si basa, se ciò risulta necessario per giustificare, nel corso di procedimenti giudiziari, gli argomenti invocati. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa o che siano tutelati i loro segreti professionali.
Art. 7
Chiusura della procedura quando non sono necessarie misure di difesa
1. La procedura viene chiusa quando, previa consultazione degli stati membri interessati, non risulta necessario adottare misure di difesa.
2. La Commissione dà notizia della chiusura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con un avviso che riporta le conclusioni essenziali cui la Commissione è giunta, nonché un riassunto della motivazione.
Art. 8
Raccomandazioni ed impegni
1. Quando dall'accertamento dei fatti emerge che nel corso del periodo oggetto dell'indagine vi è stato un dumping che ha causato un pregiudizio, la Commissione può rivolgere al o ai responsibili del dumping raccomandazioni affinché vi pongano fine nel termine da essa stabilito con una misura che elimini il margine di dumping o faccia cessare il pregiudizio che ne deriva.
2. Il o i responsabili del dumping si impegnano in tal senso dinanzi alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito.
3. Prima di rivolgere raccomandazioni alle imprese, la Commissione procede alla consultazione dello stato membro interessato.
4. La Commissione può chiedere alle parti di cui abbia accettato un impegno, di fornirle periodicamente le informazioni inerenti all'adempimento di siffatto impegno e di consentirle il controllo dei relativi dati. Il fatto di non conformarsi a tale domana è considerato come una violazione dell'impegno assunto.
5.
Quando un impegno sia stato ritirato o quando la Commissione abbia motivo di ritenere che esso non è stato rispettato, e che sia necessario intervenire per tutelare l'interesse della Comunità, la Commissione, previa consultazione degli stati membri interessati e dopo aver dato modo all'esportatore in questione di esprimersi in merito, può autorizzare l'instaurazione di dazi antidumping sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno. Articolo 9
Misure di protezione
Se il responsabile o i responsabili del dumping non si conformano alle raccomandazioni della Commissione o non assumono a tal fine un impegno nei termini stabiliti o non si conformano a tale impegno, la Commissione autorizza lo o gli stati membri lesi ad istituire dazi antidumping di cui definisce le condizioni e le modalità dopo aver consultato lo stato membro interessato.
Art. 10
Disposizioni generali in materia di dazi
1. Le autorizzazioni ad istituire un dazio antidumping precisano in particolare l'ammontare ed il tipo di dazio istituito, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, ove possibile il nome del fornitore, ed i motivi che le hanno giustificate.
2. L'ammontare di tali dazi non può essere superiore al margine di dumping accertato; esso deve essere inferiore a tale margine qualora un dazio inferiore risulti sufficiente ad eliminare il pregiudizio.
3.
a) I dazi antidumping non possono essere istituiti né maggiorati con effetto retroattivo.
b) Tuttavia, quando la Commissione accerta, in relazione ai prodotti oggetto di dumping, che un determinato impegno è stato violato, i dazi antidumping possono essere istituiti per prodotti per i quali è stato o sarebbe stato obbligatorio pagare dazi all'importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale1, non oltre novanta giorni prima della data di applicazione dei dazi, fermo restando che, in caso di violazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni immesse in consumo nella Comunità a dieci prima della violazione della stessa.
4. Quando un prodotto è importato nella Comunità a dieci, in Spagna e Portogallo, in provenienza da vari paesi, il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, per le quali sia stato accertato che formano oggetto di dumping e che provocano un pregiudizio, ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni.
5. Quando per «industria della Comunità a dieci» si intendono i produttori di una determinata regione, la Commissione può offrire agli esportatori l'occasione di assumere impegni, a norma dell'articolo 8, per la regione interessata. Se un impegno adeguato non viene assunto rapidamente o non viene rispettato, può essere istituito un dazio per lo o gli stati membri lesi.
6. In mancanza di disposizioni contrarie stabilite al momento dell'instaurazione di un dazio antidumping, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione.
7. I dazi antidumping sono riscossi dallo stato membro o dagli stati membri lesi autorizzati ad adottare misure di protezione secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.
Art. 11
Riesame
1.
Gli impegni assunti in applicazione dell'articolo 8 e le misure che costituiscono dazi antidumping sono soggetti, se necessario, ad un riesame globale o parziale.
Detto riesame viene effettuato sia a richiesta di uno stato membro sia per iniziativa della Commissione. Si procede del pari ad un riesame quando una parte interessata lo esiga e presenti elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità. Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli stati membri interessati.
2. Se, previa consultazione degli stati membri interessati, risulta che il riesame è giustificato, la procedura si riapre conformemente all'articolo 5, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure o sugli impegni in vigore.
3. Se il riesame, effettuato anche senza riaprire la procedura, l'esige, le raccomandazioni, gli impegni o i dazi antidumping sono modificati o annullati secondo le modalità stabilite dalla Commissione previa consultazione degli stati membri interessati.
Art. 12
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i dazi antidumping e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore oppure sono stati modificati o confermati per l'ultima volta.
2. I dazi e gli impegni giungono del pari a scadenza allo spirare del termine di applicazione delle misure transitorie applicabili al prodotto in questione in base al trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
3.
Di norma la Commissione procede, previa consultazione degli stati membri interessati, nei sei mesi che precedono la fine del periodo di cinque anni, di cui al paragrafo 1, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un avviso dell'imminente scadenza della misura in questione e informa l'industria comunitaria notoriamente interessata. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista per iscritto a chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione in conformità con l'articolo 5, paragrafo 5.
Se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio, la Commissione riesamina la misura. Quest'ultima rimane in vigore in attesa del risultato del riesame.
Quando i dazi antidumping e gli impegni scadono conformemente al presente articolo, la Commissione pubblica un avviso a tale effetto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.