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REGOLAMENTO (CEE) N. 788/86 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1986 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 774/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, che fissa il regime applicabile agli scambi di determinati prodotti agricoli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo1, in particolare l'articolo 1 e l'allegato V, punto 1, lettera d),

considerando che il regolamento (CEE) n. 774/86 stabilisce il regime applicabile, a decorrere dal 1o marzo 1986, agli scambi di determinati prodotti agricoli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera; che nell'allegato V di detto regolamento è precisato che la Svizzera s'impegna a rispettare, se del caso, un valore franco frontiera spagnola; che occorre pertanto calcolare tale valore in base ai livelli di prezzo rilevati sul mercato spagnolo dei formaggi in questione, detratti gli oneri complessivi all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera, scortati da un certificato riconosciuto, sono calcolati come segue:

1.2 // // // Designazione delle merci // Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto // // // // // Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune: // // - in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 331,82 // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 356,00 // Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune: // // - in forme standard con crosta e di un valore franco

// // // Designazione delle merci // Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto // // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 380,18 // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 414,03 // Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune // - // Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune // - // Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b 2 della tariffa doganale comune // - // Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune, e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 239,79 // //

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente frontiera pari o superiore a // 356,00