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REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/86 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1986 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 73.40 B della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/842, in particolare l'articolo 3,

considerando che, allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno promulgare disposizioni sulla classificazione tariffaria di un portachiavi costituito da una catenella di acciaio nichelato di 3 cm circa di lunghezza che presenta ad un'estremità un anello dello stesso metallo provvisto di un sistema di apertura e chiusura ed all'altra una piccola custodia protettiva di materia plastica artificiale (5×2,5 cm, circa) contenente un piccolo taccuino per indirizzi la cui copertina reca un messaggio pubblicitario;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/85 del Consiglio4, elenca nella voce 73.40 della tariffa doganale comune gli altri lavori di ghisa, ferro o acciaio, e nella voce 48.18 della tariffa doganale comune, fra l'altro, registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, ecc.; che per la classificazione delle suddette merci si possono prendere in considerazione dette voci;

considerando che tale portachiavi è un articolo composito; che il taccuino è di dimensioni troppo ridotte per una utilizzazione pratica; che l'anello e la catenella, di acciaio nichelato, conferiscono all'articolo, tenuto conto in particolare della sua utilizzazione abituale, il carattere essenziale ai sensi della regola generale n. 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune; che, pertanto, tale portachiavi è da classificare nella sottovoce 73.40 B della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Un portachiavi costituito da una catenella di acciaio nichelato di 3 cm circa di lunghezza che presenta ad un'estremità un anello dello stesso metallo provvisto di un sistema di apertura e chiusura ed all'altra una piccola custodia protettiva di materia plastica artificiale (5×2,5 cm, circa) contenente un piccolo taccuino per indirizzi la cui copertina reca un messaggio pubblicitario, deve essere classificato nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune: 73.40 B altri lavori di ghisa, ferro o acciaio:

B. altri.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente