diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1174/86 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 706/73 relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo n. 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel settore veterinario, alcune disposizioni applicabili nell'Irlanda del Nord in materia di afta epizootica e di scambi di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne sono state liberalizzate;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 706/731, per quanto riguarda il settore veterinario le isole normanne e l'isola di Man sono equiparate all'Irlanda del Nord;

considerando che, per ridurre al minimo il rischio di malattia, occorre permettere a dette isole di mantenere in vigore il regime veterinario attualmente applicato in materia di afta epizootica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 706/73 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 A partire dal 1o settembre 1973, la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti:

— legislazione veterinaria,

— legislazione zootecnica,

— legislazione fitosanitaria,

— commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione,

— legislazione sui prodotti alimentari,

— legislazione sugli alimenti per gli animali,

— norme di qualità e di commercializzazione,

è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti di cui all'articolo 1 importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità.

Tuttavia, le isole normanne e l'isola di Man sono autorizzate a mantenere, per quanto riguarda le importazioni di animali, di carni fresche e di prodotti a base di carne, le loro disposizioni specifiche in materia di afta epizootica. Tali disposizioni non possono essere più restrittive di quelle in vigore alla data del 30 settembre 1985».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS