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REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/86 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1986 concernente l'applicazione della decisione n. 1/86 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che proroga l'applicazione delle decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, portanti deroghe alla definizione della nozione di «prodotti originari»

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 81/968/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981, relativa all'applicazione delle deroghe alla definizione di prodotti originari nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 690/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, concernente l'applicazione della decisione n. 1/86 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/85 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 19852, ha prorogato dopo il 28 febbraio 1986 le misure transitorie adottate con il regolamento (CEE) n. 485/85 del Consiglio3;

considerando che il Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione n. 1/86, che proroga le decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che derogano alla definizione della nozione di «prodotti originari»;

considerando che, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tali decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 1/86 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente DECISIONE N. 1/86 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE del 18 aprile 1986 che proroga le decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 che derogano alla definizione della nozione di «prodotti originari» per certi prodotti fabbricati in Giamaica, Malawi, Kenia e Maurizio IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE, vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, considerando che la decisione n. 1/86 del Consiglio dei ministri ACP-CEE1 ha prorogato oltre il 28 febbraio 1986 la decisione n. 2/852; considerando che le decisioni nn. 1/853, 2/854 e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE5 si applicano fino al 28 febbraio 1986, conformemente alla decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, data in cui era previsto che tale decisione cessasse di essere applicabile se la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, non fosse entrata in vigore a tale data; considerando che l'applicazione della deroga istituita dalla decisione n. 1/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE era stata prevista fino al 2 ottobre 1986, quella della decisione n. 2/85 fino all'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE e quella della decisione n. 3/85 fino al 29 febbraio 1988; che è necessario prorogare tali decisioni, DECIDE: Articolo 1 1. La data «28 febbraio 1986» nella decisione n. 1/85, articolo 5, nella decisione n. 2/85, articolo 4, e nella decisione n. 3/85, articolo 5 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, è sostituita dalla data «30 giugno 1986». 2. Senza pregiudizio per le date di cui all'articolo 2 della decisione n. 1/85 ed all'articolo 2 della decisione n. 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, qualora la decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE sia prorogata oltre il 30 giugno 1986, la data di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sostituita da quella fissata nei provvedimenti di proroga, senza che sia necessario adottare a tal fine una nuova decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986. Per il Comitato di Cooperazione doganale ACP-CEE I Presidenti 1.2 // // F. KLEIN Maurice Osca ST. JOHN