REGOLAMENTO (CEE) N. 2336/86 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1986 relativo ai dazi antidumping applicabili alle importazioni in Spagna e in Portogallo in provenienza da paesi terzi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in conformità dell'atto di adesione, in particolare dell'articolo 2, le misure antidumping comunitarie in vigore al 31 dicembre 1985 si applicano alle importazioni in Spagna e in Portogallo in provenienza da paesi terzi;
considerando che eventuali adeguamenti che potrebbero essere necessari in seguito all'estensione delle misure in vigore alle importazioni in Spagna e in Portogallo, alle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1;
considerando che, tuttavia, in determinate circostanze tale soluzione è eccessivamente complicata, mentre in altre appare inadeguata, ed è stato pertanto ritenuto opportuno modificare in linea generale l'applicazione dei dazi antidumping in vigore;
considerando che appare opportuno affrontare eventuali problemi, che potrebbero derivare dall'estensione dei dazi antidumping in vigore al 31 dicembre 1985 alle importazioni in Spagna e in Portogallo, con una disposizione in cui si tenga conto in modo generale e globale del fatto che, nel periodo transitorio, le importazioni in provenienza da paesi terzi rimangono soggette a dazi tariffari non ancora allineati su quelli della tariffa doganale comune;
considerando che è opportuno assicurare che l'effetto cumulato del dazio antidumping comunitario e del dazio doganale non ancora allineato non ecceda l'ammontare combinato della tariffa doganale comune e del dazio antidumping;
considerando che l'approvazione di una tale norma non impedisce alla Commissione di effettuare un riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I dazi antidumping in conformità degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2176/84, in vigore al 31 dicembre 1985, si applicano alle importazioni in Spagna o in Portogallo unicamente nella misura in cui l'importo cumulato del dazio doganale, in vigore in questi Stati membri per il prodotto in questione, e del dazio antidumping non superi l'importo cumulato del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping sullo stesso prodotto.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento non si applica ai dazi antidumping di cui all'articolo 1 se il regolamento che li istituisce forma oggetto di un riesame in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, iniziato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
A richiesta di un importatore, e a condizione che vengano presentati sufficienti elementi di prova alle competenti autorità spagnole e portoghesi, i dazi antidumping riscossi a decorrere dal 1o gennaio 1986 sulle importazioni in Spagna e in Portogallo sono rimborsati nella misura in cui superino l'importo pagabile secondo il metodo fissato all'articolo 1.
Il presente regolamento rimane applicabile fintantoche i dazi doganali spagnoli e portoghesi, relativi ai prodotti la cui importazione è soggetta a dazi antidumping, non corrispondano a quelli della tariffa doganale comune.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK