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REGOLAMENTO (CEE) N. 2406/86 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1986 che fissa, per l'agosto 1986, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna1, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, un contributo è applicato all'importazione dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente