REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/86 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1986 relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne delle preparazioni e conserve di carne delle sottovoce ex 16.02 B III b) 1) della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/842, in particolare l'articolo 3,
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86 della Commissione, dell'11 luglio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine3, è necessario adottare talune disposizioni per la classificazione delle preparazioni e conserve contenenti carne della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso);
considerando che, in conformità delle sottovoci 16.02 B III b) ex 1) ex aa) (11), (22), (33) e (44) e 16.02 B III b) ex 1) ex bb) (11), (22), (33) (44) e (55) della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86, le preparazioni e conserve, contenenti carne della specie bovina, sono classificate in funzione del tenore di carne (escluse le frattaglie ed il grasso);
considerando che è necessario definire una procedura per la determinazione della percentuale in peso di carne (escluse le frattaglie ed il grasso);
considerando che, sulla base degli studi effettuati, la procedura recepita nell'allegato del presente regolamento offre le migliori garanzie;
considerando che, in mancanza di parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare in materia, conformemente alla procedura dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 97/69;
considerando che al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato e che, pertanto, è il caso che la Commissione adotti le disposizioni proposte in conformità della suddetta procedura del regolamento (CEE) n. 97/69,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La percentuale in peso di carne delle preparazioni e conserve contenenti carne della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso), delle sottovoci 16.02 B III b) ex 1) ex aa) (11), (22), (33) e (44) e 16.02 B III b) ex 1) ex bb) (11), (22), (33), (44) e (55) della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86, deve essere determinata secondo la procedura definita in allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente