REGOLAMENTO (CEE) N. 2470/86 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1986 che fissa l'importo massimo dell'indennità compensativa per i tonni consegnati all'industria conserviera durante il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1986
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1196/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera2, in particolare l'articolo 7,
considerando che le modalità d'applicazione per la concessione dell'indennità compensativa sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2469/86 della Commissione, del 31 luglio 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera (3);
considerando che l'indennità compensativa è accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità per i tonni destinati all'industria conserviera; che tale provvedimento è stato previsto allo scopo di compensare gli eventuali effetti negativi derivanti per i produttori comunitari dal regime d'importazione; che in virtù di questo regime un ribasso dei prezzi all'importazione di tonni può minacciare direttamente il livello dei redditi dei produttori comunitari di tali prodotti;
considerando che l'indennità compensativa è concessa per i quantitativi di tonni consegnati all'industria conserviera durante il trimestre cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, se il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 90 % del prezzo comunitario alla produzione e se tale diminuzione dei prezzi deriva dal livello dei prezzi sul mercato mondiale del tonno e non è provocata da un aumento anormale dei quantitativi prodotti dai produttori comunitari e sbarcati nella Comunità;
considerando che, essendo differita fino al 1o marzo 1986 l'applicazione di questo regime alla Spagna e al Portogallo, conformemente all'articolo 394 dell'atto di adesione, la situazione dei mercati in questi due Stati membri potrà essere valutata unicamente sulla base degli elementi che coprono un periodo di tre mesi a decorrere dal 1o marzo 1986; che è quindi opportuno, in base alla situazione in atto a decorrere da questa data procedere alla valutazione della situazione del mercato in Spagna e in Portogallo e, alla fissazione dell'importo massimo dell'indennità compensativa, per il periodo che inizia il 1o marzo 1986;
considerando che l'esame della situazione del mercato comunitario del tonno negli Stati membri, Spagna e Portogallo esclusi, ha permesso di constatare che per talune specie e forme di presentazione del prodotto considerato, nel periodo compreso ta il 1o gennaio ed il 31 marzo della campagna 1986, il prezzo medio trimestrale di mercato e i prezzi d'entrata di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1196/76 sono stati inferiori al 90 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3605/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che fissa per la campagna di pesca 1986, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera4;
considerando che dalle informazioni di cui dispone attualmente la Commissione non risulta che il livello attuale dei prezzi sul mercato comunitario nei dieci Stati membri interessati sia provocato da un aumento anormale dei quantitativi della produzione comunitaria sbarcati nella Comunità, poiché, secondo le stesse informazioni, i quantitativi di questa produzione consegnati all'industria conserviera nei dieci Stati membri interessati non hanno subito cambiamenti significativi;
considerando che è quindi opportuno prevedere, per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 marzo 1986, la concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonno stabiliti negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e fissare l'importo massimo di detta indennità per ciascuno dei prodotti interessati, nei limiti necessari a garantire che la diminuzione del prezzo sul mercato comunitario non rechi pregiudizio al reddito che i produttori traggono dalla commercializzazione dei quantitativi prodotti, tanto sul mercato della Comunità che su quello dei paesi terzi; che, per essere in grado di apprezzare in base ai dati disponibili il calo effettivo di tali redditi, è opportuno riferirsi all'evoluzione degli stessi per un periodo che sia sufficientemente rappresentativo; che l'importo massimo suddetto è fissato sulla base di dati che, per il momento, rispecchiano soltanto una situazione di carattere frammentario, in quanto concerne una parte soltanto della campagna di pesca annuale e che, col procedere di quest'ultima, si dovrà tener conto di tutti gli elementi che contribuiscono ad una valutazione più completa della situazione;
considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è applicabile per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1986 ai produttori di tonno stabiliti negli Stati membri, Spagna e Portogallo esclusi, per i prodotti destinati all'industria conserviera della Comunità, nel limite degli importi massimi fissati nel modo seguente:
(ECU/t)
1.2 // // // Prodotto // Importo massimo dell'indennità // // // Albacora intero di peso superiore a 10 kg // 170 // Albacora intero di peso superiore a 10 kg // 185 // Listao intero // 0 // Patudo // 0 // Tonno bianco (Alalonga) // 0 // //
2. L'indennità è concessa in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2469/86.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (3) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.