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REGOLAMENTO (CEE) N. 2528/86 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1986 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio di oliva originario della Tunisia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2143/86 del Consiglio, del 7 luglio 1986, che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia1, in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai fini di una corretta amministrazione, è opportuno fissare le modalità del regime di tali importazioni facendo riferimento alle disposizioni previste per i titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo dal regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2432/863;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente