REGOLAMENTO (CEE) N. 2811/86 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1665/72, 3083/73, 1546/75, 2514/78 e 1117/79 relativi al settore delle sementi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/862, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 3 bis, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 9,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune3, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1355/86 del Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2358/71 includendo il sorgo ibrido destinato alla semina nell'elenco dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e assoggettandolo al sistema del prezzo di riferimento previsto per il granturco ibrido;
considerando che, in virtù degli articoli 106 e 300 dell'atto di adesione, l'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è concesso alle sementi prodotte in Spagna ed in Portogallo; che occorre determinare il fatto generatore del diritto all'aiuto basandosi sulla campagna di commercializzazione 1985/1986; che è opportuno prendere in considerazione il 1o marzo 1986 come la data in cui è intervenuto il fatto generatore; che il regolamento (CEE) n. 465/86 del Consiglio, del 25 febbrario 1986, che fissa, per le campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi applicabili in Spagna ed in Portogallo4, non ha previsto aiuti per le sementi raccolte in Portogallo durante la campagna 1985/1986;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune5, è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 1676/85;
considerando che è quindi necessario modificare i regolamenti della Commissione seguenti:
- regolamento (CEE) n. 1665/72, del 28 luglio 1972, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione per il granturco ibrido destinato alla semina6,
- regolamento (CEE) n. 3083/73, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1377/798,
- regolamento (CEE) n. 1546/75, del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi9,
- regolamento (CEE) n. 2514/78, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi10,
- regolamento (CEE) n. 1117/79, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione11;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle sementi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Il regolamento (CEE) n. 1665/72 è modificato come segue: 1.1. Nel titolo del regolamento, i termini «per il granturco ibrido destinato alla semina» sono sostituiti dai seguenti:
«per il granturco ibrido e per il sorgo ibrido destinati alla semina». 1.2. Nell'articolo 4, dopo i termini «granturco ibrido» sono aggiunti i seguenti:
«e un sorgo ibrido».
2.
Il regolamento (CEE) n. 3083/73 è modificato come segue: 2.1. Nell'articolo unico, i termini «granturco ibrido destinato alla semina» sono sostituiti dai seguenti:
«granturco ibrido e sorgo ibrido destinati alla semina».
2.2. Nell'allegato, ai punti 10 e 11 sono aggiunti, dopo i termini «granturco ibrido», rispettivamente «e il sorgo ibrido» e «e del sorgo ibrido». 2.3. Nella nota9, primo trattino, dopo i termini «granturco ibrido», sono aggiunti i termini:
«e il sorgo ibrido».
3.
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1546/75 è sostituito dal seguente:
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1o agosto successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, per le sementi raccolte in Spagna e per quanto concerne la campagna 1985/1986, il fatto generatore si considera intervenuto il 1o marzo 1986».
4.
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2514/78, al punto 7 sono aggiunti i termini seguenti:
«e sorgo ibrido».
5.
Nella tabella che figura all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/79, sono aggiunti i termini seguenti: «10.07 C. Sorgo:
I. Ibridi destinati alla semina».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente