REGOLAMENTO (CEE) N. 2915/86 DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1986 che stabilisce le disposizioni di carattere sociostrutturale nel settore dell'agricoltura applicabili alle Isole Canarie
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'insieme del territorio delle Isole Canarie può essere considerato come zona svantaggiata caratterizzata da svantaggi naturali gravi e permanenti che influiscono negativamente sull'agricoltura di questa zona;
considerando che l'agricoltura delle Isole Canarie è inoltre caratterizzata da una struttura particolarmente deficitaria;
considerando che occorre quindi estendere alle Isole Canarie le misure sociostrutturali attualmente applicabili in tutte le regioni e in particolare in tutte le zone svantaggiate della Comunità, per contribuire allo sviluppo strutturale dell'agricoltura delle Isole Canarie;
considerando tuttavia che l'applicazione al settore dei prodotti della pesca del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/852, deve essere decisa nel quadro della decisione del Consiglio di cui all'articolo 155 dell'atto di adesione;
considerando che l'applicazione delle suddette misure sociostrutturali alle Isole Canarie è compatibile con gli obiettivi generali della politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Le azioni comuni instaurate da:
— il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/884,
— il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/876,
— il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87,
— il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola8, e
— gli articoli 13, 14 e 36 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/8810,
1. sono applicabili alle Isole Canarie.
2. Il paragrafo 1 non riguarda l'applicazione dell'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 355/77 al settore dei prodotti della pesca.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING