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REGOLAMENTO (CEE) N. 2911/86 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1986 che revoca il regolamento (CEE) n. 2189/86 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/852, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2189/863 della Commissione ha proibito la pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dal 7 luglio 1986;

considerando che le cifre di cattura più aggiornate mostrano che il contingente per questa riserva effettivamente non è stato raggiunto; che la pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 2189/863,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione