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REGOLAMENTO (CEE) N. 3018/86 DEL CONSIGLIO del 30 settembre 1986 relativo all'abrogazione del regolamento che accetta gli impegni assunti rispettivamente dagli esportatori della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca e della Romania nel quadro della procedura antidumping concernente le importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari di detti paesi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10,

A. Procedura di riesame1 Nell'ottobre 1985, la Commissione ha ricevuto dal Groupement des industries de matériel d'équipement électrique e de l'électronique industrielle associés (Gimelec), sostenuto dalla Zentralverband der elektrotechnischen Industrie (ZVEI), dalla Rotating Electrical Machines Association (REMA), dalla Fédération des Entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques, mécaniques, électriques et de la trasformation des matières plastiques (Fabrimetal) e dall'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), una domanda di riesame, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, delle decisioni recanti accettazione degli impegni sui prezzi assunti dagli esportatori nel quadro della procedura precedente, relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica.

Nella procedura precedente avevano assunto impegni le società esportatrici Electroimpex (Bulgaria), Elektrim (Polonia), AHB Elektrotechnik (Repubblica democratica tedesca), Electro-Export-Import (Romania) e ZSE (Cecoslovacchia) e il Consiglio aveva accettato tali impegni con il regolamento (CEE) n. 2075/822.

Gli impegni consistevano in un aumento dei prezzi all'importazione nella Comunità, inteso ad eliminare il pregiudizio derivante dalle importazioni effettuate in dumping.

La domanda di riesame conteneva elementi tali da dimostrare che le pratiche di dumping da parte degli esportatori dei paesi in causa persistevano, e si erano persino considerevolmente accentuate, e che, per quanto riguarda il pregiudizio, l'effetto degli impegni sui prezzi era stato insufficiente e non aveva impedito, tra il 1982 e il 1985, un notevole aggravamento dei divari tra i prezzi allo stadio «cliente» dei motori comunitari e quelli dei motori dei paesi a commercio di Stato.

Previa consultazione, gli elementi di prova presentati sono stati ritenuti sintomatici di un mutamento di circostanze e sufficienti per giustificare il riesame delle decisioni adottate nella procedura precedente; la Commissione ha pertanto annunciato, in un parere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, ed ha effettuato l'inchiesta.

B. Riesame (4) La procedura di riesame ha rivelato che persistono pratiche di dumping di notevole entità. Essa ha ugualmente mostrato che l'effetto degli impegni di prezzo non aveva potuto, data la modifica della situazione ed, in particolare, l'evoluzione dei costi per i produttori comunitari, impedire un rilevante pregiudizio causato dalle importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato.

In queste condizioni la Commissione ha abrogato le sue decisioni relative all'accettazione degli impegni ed ha adottato, con il regolamento (CEE) n. 3019/86 (4), una misura di protezione in forma di dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni per le quali sono provate le pratiche di dumping.

C. Abrogazione degli impegni accettati dal Consiglio (6) Conviene che, parallelamente alle misure prese dalla Commissione, sia abrogato il regolamento (CEE) n. 2075/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 1275/841, che accetta gli impegni assunti rispettivamente dagli importatori della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania e della Cecoslovacchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (4) Vedi pagina 68 della presente Gazetta ufficiale.