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REGOLAMENTO (CEE) N. 3727/86 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1986 che revoca il regolamento (CEE) n. 3583/86 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/852, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3583/86 della Commissione3 ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (eccetto VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dal 23 novembre 1986;

considerando che l'Irlanda ha trasferito il 28 novembre 1986 al Regno Unito 200 tonnellate di merluzzo bianco nelle divisioni CIEM VII (eccetto VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE); che la pesca del merluzzo bianco nelle divisioni CIEM VII (eccetto VII a), IX, X; IX; COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3583/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione