REGOLAMENTO (CEE) N. 3753/86 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1986 che revoca il regolamento (CEE) n. 3337/86 relativo alla sospensione della pesca della molva azzura e della molva da parte delle navi battenti bandiera della Francia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/852, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3337/86 della Commissione3 ha proibito la pesca della molva azzura e della molva nelle acque delle isole Faeroeer da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia dal 1o novembre 1986;
considerando che la Germania ha trasferito alla Francia, il 14 novembre 1986, 600 t di molva azzura e di molva nelle acque delle isole Faeroeer; che la pesca della molva azzura e della molva nelle acque delle isole Faeroeer effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3337/86,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3337/86 è revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione