REGOLAMENTO (CEE) N. 4059/86 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 relativo ad un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che nella riunione dell'11 novembre 1986 il Consiglio ha adottato conclusioni riguardanti gli obiettivi e i criteri di un programma a medio termine;
considerando che si devono utilizzare gli stanziamenti per il sostegno delle infrastrutture dei trasporti iscritti nel bilancio 1985 conformemente ai suddetti obiettivi e criteri;
considerando che conviene fissare i limiti massimi del sostegno finanziario comunitario per i progetti, relativamente al programma 1985;
considerando che devono essere definite le modalità di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Nei limiti degli stanziamenti disponibili a titolo dell'esercizio 1985 ed alle condizioni previste agli articoli 2 e 3, la Comunità concede un sostegno finanziario a progetti di infrastrutture di trasporto che corrispondono agli obiettivi e ai criteri indicati nell'allegato.
2.
I progetti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
Assi di transito
— Brennero-Bolzano - miglioramento della linea ferrovia-
— Accesso stradale al tunnel del Monte Bianco - costruzione del tunnel di Chavants (Francia),
— Autostrada Aachen-Colonia - aumento della capacità nella regione di Colonia (Repubblica federale di Germania),
— Strada A 120 a destinazione dei porti della costa Est - costruzione della tangenziale di Braintree (Regno Unito),
— Strada Tolosa-Barcellona - miglioramento della sezione di Pensaguel-Le Vernet (Francia),
— Linea ferroviaria Bayonne-Hendaye - aumento della capacità e miglioramento della sicurezza (Francia).
— Tra Paesi Bassi e Belgio - lavori di completamento dell'autostrada Bergen-op-Zoom/Anversa (Paesi Bassi e Belgio),
— Accessi ai porti della Manica ed al tunnel previsto sotto la Manica - completamento dell'autostrada M 20 tra Ashford e Maidstone (Regno Unito),
— Asse di transito in direzione ed in provenienza dalla Svezia via Selandia - elettrificazione e miglioramen-
— Sulla strada principale Peloponneso-frontiera iugo-
— Inofita-Schimatari (Grecia),
— Ritsona-Thivai (Grecia),
— Solomos-Nemea (Grecia).
— Sulla linea ferroviaria principale Atene-Salonicco-Idomeni (frontiera):
— Sfinga-Aliartos (Grecia),
— Tithoria-Domokos-Larissa (Grecia),
— Salonicco-Idomeni (Grecia).
— Sulla strada principale Nord-Sud in Irlanda:
— tangenziale di Dunleer (Irlanda).
— Sul principale asse di trasferimento nella penisola iberica:
— Irun - Portugallo - strada N 620 (E 82) - tangenziale di Tordesillas (Spagna).
— Oporto - frontiera spagnola IP 4 (E 801 - Paredas - Peñafiel (Portogallo).
— Porto di Ostenda - lavori connessi alla costruzione di una nuova rampa di carico per veicoli (Belgio),
— Asse del Brennero tra la Repubblica federale di Germania e l'Italia via Austria (Italia) - studi e lavori preparatori sul progetto di miglioramento.
ria (Italia),
Lavori nei corridoi più importanti
to della linea ferroviaria Ringstead-Rungsted (Dani-
marca).
Lavori destinati a migliorare l'integrazione delle regioni situate geograficamente alla periferia della Comunità slava:
Altri progetti
Art. 2
1. Il sostegno finanziario ai progetti selezionati conformemente al precedente regolamento e accordato in applicazione dello stesso non può superare il 25 % del costo totale di ciascun progetto o della fase particolare del progetto da sostenere. Può essere aumentato fino a non più del 50 % per studi effettuati in preparazione della costruzione.
2. In nessun caso i contributi complessivi di fonte comunitaria possono superare il 50 % del costo totale di un determinato progetto.
3. Un pagamento anticipato non superiore al 40 % del contributo della Comunità può essere versato al fine di accelerare l'esecuzione dei progetti.
4. Per assegnare il sostegno finanziario comunitario previsto all'articolo 1, la Commissione inizia le procedure necessarie per l'applicazione del presente regolamento, d'accordo con gli Stati membri interessati, e tenendo conto degli importi ritenuti necessari.
Art. 3
1.
Qualora un progetto che ha fruito di un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto o qualora le condizioni previste non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione adottata dalla Commissione.
Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario, entro dodici mesi dalla data di notifica della predetta decisione.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 206 bis del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, gli organismi competenti dello Stato membro interessato e gli agenti della Commissione, oppure altre persone da quest'ultima delegate procedono a verifiche in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono del sostegno finanziaro. La Commissione stabilisce i termini di esecuzione delle verifiche e ne informa preventivamente lo Stato membro, al fine di ottenere l'assistenza necessaria.
3. Tali verifiche in loco o indagini relative alle operazioni che fruiscono del sistema finanziario hanno lo scopo di accertare:
a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;
b) l'esistenza di documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che fruiscono del sostegno finan-
c) le condizioni di realizzazione e di verifica delle opera-
d) la conformità delle realizzazioni dei progetti con le condizioni di concessione del sostegno finanziario.
ziario; zioni;
4. La Commissione può sospendere il versamento del contributo relativo ad un'operazione se un controllo pone in luce irregolarità oppure una importante modifica, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione, della natura o delle condizioni dell'operazione in esame.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 16 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).