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REGOLAMENTO (CEE) N. 89/87 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3666/862, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio è stata sospesa per quanto riguarda la zucchero preferenziale, per un periodo di prova comprendente le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985; che l'applicazione di tale sistema allo zucchero preferenziale è stata interrotta definitivamente a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1985/1986;

considerando che in taluni casi un fabbricante di zucchero o un raffinatore può trovarsi ad immagazzinare in uno stesso magazzino uno zucchero avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio con uno zucchero che non ne ha diritto senza possibilità di distinguerli; che pertanto, al fine di potere applicare il rimborso allo zucchero in causa, è necessario applicare la regola proporzionale della loro parte rispettiva nella giacenza iniziale; che tuttavia, allorquando nella giacenza iniziale il quantitativo di zucchero avente diritto al rimborso è relativamente modesta, è appropriato non applicare detta regola;

considerando che occorre prevedere che tale regola proporzionale continui ad applicarsi nel caso di uno zucchero, al quale questa regola è già stata applicata, e che venga acquistato da un altro avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio; che pertanto occorre adeguare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 645/854;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

1.

All'articolo 1, il testo del paragrafo 2, lettera b), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«- di cui una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista per la rivendita tal quale, per ogni campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10 000 t di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio».

2. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 13, paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

3.

All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) la ripartizione tra i diversi magazzini nei quali il suo zucchero e i suoi sciroppi sono immagazzinati».

4.

All'articolo 14, paragrafo 2, il testo del primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. Quando un fabbricante od un raffinatore immagazzina contemporaneamente nello stesso magazzino sia zucchero ammesso a beneficiare del rimborso che zucchero che non ne ha diritto, senza possibilità di distinguerli, ogni uscita di tali zuccheri si considera costituita in proporzione alla loro parte rispettiva nella giacenza iniziale. Tuttavia, allorquando il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare di detto rimborso, è inferiore a 150 t, la regola proporzionale non si applica per il mese di magazzinaggio in causa. In tale caso lo zucchero ammesso a beneficiare del rimborso si considera come il primo uscito dal magazzino.

Per l'applicazione del comma precedente, tutti i quantitativi di zucchero ammesso o non ammesso a beneficiare del rimborso, che entrano nel suddetto magazzino in un dato mese, vanno aggiunti al quantitativo iniziale dello zucchero interessato in giacenza all'inizio dello stesso nello stesso magazzino. La relazione fra i due quantitativi iniziali, aumentati rispettivamente dei quantitativi entrati nel magazzino nel corso del mese considerato, si applica a tutte le uscite dal magazzino nel corso dello stesso mese».

5.

È inserito il seguente articolo 14 ter:

«Articolo 14 ter

In caso di acquisto di zucchero cui sia già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte di un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, resta applicabile allo zucchero acquistato la relazione fra il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso e il quantitativo di zucchero non ammesso a beneficiare del rimborso, risultante dall'applicazione del suddetto paragrafo 2».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente