REGOLAMENTO (CEE) N. 253/87 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1987 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) e l'arti- colo 167, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 15, secondo comma dell'accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea, per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo periodo di applicazione del medesimo; conserando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 12 luglio 1986 è stato siglato un accordo recante modifica del precitato accordo sulla pesca;
considerando che, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nella fattispecie, determinare le modalità in questione;
considerando che risponde all'interesse della Comunità concludere detto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie3.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successsivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER (2)Parere reso il 12. dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).