REGOLAMENTO (CEE) N. 000/87 DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 1987 relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsti dall'accordo internazio- nale del 1983 sul caffè quando i contingenti non sono in vigore
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/832, in particolare l'articolo 16, para- grafo 1, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
considerando che in virtù della decisione 83/539/CEE3 la Comunità applica a titolo provvisorio l'accordo internazionale del 1983 sul caffè, dopo l'entrata in vigore provvisoria di quest'ultimo, avvenuta il 1° ottobre 1983;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3761/834 ha instaurato il sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti;
considerando che il comitato esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè ha stabilito le norme riguardanti l'applicazione di un sistema di certificati di origine nel quadro di detto accordo quando i contingenti non sono in vigore;
considerando che le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 2686/765, relativo al sistema dei certificati d'origine previsti dall'accordo internazionale sul caffè del 1976, sono state sostituite dalle norme soprammenzionate e che il regolamento (CEE) n. 2686/76 deve pertanto essere abrogato;
considerando che è necessario prendere le misure adeguate per l'applicazione del nuovo sistema di certificati nella Comunità e prevedere che esso sia applicato senza discriminazione tra gli importatori comunitari;
considerando che per assicurare una buona gestione amministrativa e stabilire chiaramente i periodi di applicazione effettiva del presente regolamento, nonché per conformarsi alla norma 11 dell'allegato del presente regolamento e alla norma 17 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3761/83, è opportuno prevedere che la Commissione precisi, conformemente alle decisioni dell'Organizzazione internazionale del caffè o del suo comitato esecutivo, non appena i contingenti sono sospesi o ristabiliti, la data a partire dalla quale le relative disposizioni sono applicabili o cessano di esserlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini dell'attuazione dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè si applica il regolamento relativo all'applicazione di un sistema di certificati d'origine quando i contingenti non sono in vigore, adottato dal comitato esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè e allegato al presente regolamento.
Art. 2
L'importazione nella Comunità di caffè e di estratti o essenze di caffè delle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune originari o provenienti da paesi membri o non membri dell'accordo internazionale non è subordinata alla presentazione dei certificati previsti dall'accordo stesso.
Art. 3
L'esportazione fuori della Comunità di caffè e di estratti o essenze di caffè delle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune non è subordinata alla presentazione dei certificati previsti dall'accordo.
Art. 4
La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale le misure previste dal presente regolamento sono applicabili o cessano di esserlo.
Art. 5
Il regolamento (CEE) n. 2686/76 è abrogato.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteL. TINDEMANS