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REGOLAMENTO (CEE) N. 814/87 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1987 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 561/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia1, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 561/87 ha previsto l'importazione a prelievo ridotto di un determinato quantitativo di olio d'oliva originario della Tunisia; che in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento occorre prevedere le misure necessarie per evitare deviazioni di traffico e garantire la riscossione del prelievo applicabile per i paesi terzi qualora quest'olio sia immesso in consumo in Spagna e in Prtogallo;

considerando che il quantitativo d'olio importato dalla Tunisia non può superare il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 561/87; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/863;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 561/87, instaurano un sistema di vigilanza sull'olio d'oliva immesso in libera pratica fino alla fase della raffinazione, del condizionamento o della sua esportazione fuori del territorio doganale della Comunità.

2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture:

— Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 561/87

— Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 561/87

— Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 561/87

— Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 561/87

— Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 561/87

— Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 561/87

— Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 561/87

— Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 561/87

— Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 561/87.

3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0.

4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e 5 ECU/100 kg.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente