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REGOLAMENTO (CEE) N. 954/87 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 1987 relativo al campionamento delle catture al fine di determinare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca1,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca2, modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/863, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 prevede la possibilità di calcolare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette utilizzando come base uno o più campioni rappresentativi;

considerando che è opportuno definire la nozione di «campione rappresentativo»;

considerando che occorre definire i termini «specie da maglie piccole» e «reti a maglie piccole»;

considerando che è opportuno stabilire un metodo di campionamento mediante cui calcolare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni;

considerando che è opportuno definire la procedura d'ispezione da applicare a tal fine;

considerando che le nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento impongono di abrogare il regolamento (CEE) n. 3421/84 della Commissione, del 5 dicembre 1984, relativo al campionamento delle catture ai fini della determinazione della percentuale delle catture accessorie nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni4;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Campioni rappresentativi

Per la determinazione della percentuale dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni, i campioni di pesci prelevati secondo le disposizioni del presente regolamento sono considerati rappresentativi del volume globale del pesce a bordo e del volume globale del pesce nella stiva oppure al momento dello sbarco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Art. 2

Definizione di gruppi di specie e di reti Ai fini del presente regolamento si intendono per:

— «specie da maglie piccole», le specie bersaglio autorizzate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 per le catture la cui dimensione minima di riferimento delle maglie è inferiore o uguale a 40 mm;

— «reti a maglie piccole», tutte le reti con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm.

Art. 3

Stima dei carichi di pesce a bordo

Qualora vi siano sul peschereccio specie da maglie piccole, il rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro, in appresso denominato «ispettore», calcola il quantitativo di ciascun gruppo di specie a bordo necessario ai fini del calcolo della percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette che siano state catturate con reti a maglie piccole e successivamente selezionate. Per determinare il peso, l'ispettore si serve dei dati iscritti nel registro delle operazioni di pesca (giornale di bordo), tenuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio5, e del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione6.

Art. 4

Selezione dei campioni

1. Il prelievo dei campioni è eseguito e la procedura di ispezione è applicata dall'ispettore.

2. Il comandante del peschereccio o un suo rappresentante può assistere al campionamento.

3. I campioni sono prelevati da ogni parte del pescato contenente specie da maglie piccole.

4. Il campionamento si effettua in modo che almeno un campione venga prelevato da ogni stiva o scomparto della stiva accessibile, oppure dal pesce sul ponte prima o dopo la cernita, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

5. Per quanto possibile, l'ispettore preleva i campioni in funzione del quantitativo di pesce che stima sia contenuto in ogni stiva o scomparto della stiva o sul ponte.

6. I campioni sono prelevati possibilmente a diversi livelli della stiva o dello scomparto della stiva.

7. Se il campionamento è effettuato al momento dello sbarco del pescato, i campioni sono prelevati ad intervalli durante le operazioni di scarico.

8. I campioni sono separati per specie o gruppi di specie. Terminata la cernita, si calcola il peso totale di ogni specie o gruppo di specie.

Art. 5

Procedura d'ispezione

1. Se è tecnicamente possibile, il campionamento iniziale è effettuato in mare.

2.

Il comandante del peschereccio può chiedere che il campionamento sia ripetuto in porto prima o nel corso delle operazioni di scarico.

L'ispettore può esigere che il campionamento sia ripetuto in porto prima e nel corso delle operazioni di scarico, se il comandante decide di scaricare il pescato.

3. Se il comandante o l'ispettore hanno chiesto che il campionamento sia effettuato durante lo sbarco delle catture, il porto scelto dall'ispettore deve possedere attrezzature per lo scaricamento e il trattamento del pescato, purché non vi si oppongano, a giudizio dell'ispettore, limiti imposti da circostanze che impediscono di adempiere a tale obbligo.

4. Il peschereccio può essere scortato fino al porto o la sua stiva può essere sigillata e il comandante può ricevere l'ordine di condurre il peschereccio in un porto determinato dall'ispettore. In quest'ultimo caso l'ispettore comunica alle autorità di controllo competenti del porto il nome del peschereccio, il suo numero di immatricolazione e, se esiste, l'indicativo radio e l'ora d'arrivo prevista. Il comandante deve presentarsi alle autorità di controllo subito dopo l'arrivo. I sigilli possono essere rotti soltanto da un ispettore.

5. L'intera procedura d'ispezione è svolta da ispettori delle stesso Stato membro, a meno che tale Stato accetti di trasferire la procedura di controllo alle autorità competenti di un altro Stato membro.

6. Se le procedure di controllo sono trasferite da uno Stato membro ad un altro in applicazione del paragrafo 5, sono apposti i sigilli sulla stiva e si applicano le disposizioni del paragrafo 4 relative ai pescherecci la cui stiva è stata sigillata.

Art. 6

Rango dei risultati dell'ispezione

1. Nel calcolo delle percentuali, i risultati del campionamento in porto prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare.

2. Nel calcolo delle percentuali, i risultati del campionamento eseguito durante lo sbarco prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare o in porto senza sbarco del pescato.

Art. 7

Dimensioni minime dei campioni

1. Per il campionamento in mare, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell'articolo 4 non deve essere inferiore a 100 kg.

2. Per il campionamento in porto, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell'articolo 4 non deve essere inferiore a 100 kg o ad 1/2 000 del peso delle catture sbarcate o di tutte le specie catturate che si trovano a bordo, a seconda di quale dei tre valori è il più elevato.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione